Abbandono di incapace: art. 591 c.p.Ratio dell’istituto Abbandono di incapace: oggetto della tutelaAbbandono di incapace: i soggetti attiviLa condotta punitaL’elemento psicologico Abbandono di incapace: art. 591 c.p.[Torna su]
Ex art. 591 c.p., è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chi abbandona:
un minore di anni quattordici,una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

La stessa pena è applicata anche a chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore di anni diciotto, che gli era stato affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
Nel caso in cui dall’abbandono derivi una lesione personale, la pena della reclusione è previs…

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