
L’avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa e anche se l’assistenza in giudizio non è stata portata a compimento. Il professionista conserva inoltre, in tal caso, il diritto al compenso per l’attività svolta, salvo il risarcimento del danno di cui il cliente però deve provare l’esistenza. Questo il punto focale della pronuncia della Cassazione n. 23077/2022 (sotto allegata). La vicenda processuale
Una Srl in liquidazione e in concordato preventivo si oppone al decreto ingiuntivo emesso in favore di due avvocati per la somma di Eur…