Il lavoro intermittente, noto anche come contratto a chiamata, è una forma di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dalla disponibilità del lavoratore a svolgere una prestazione su richiesta del datore di lavoro. Questa tipologia contrattuale, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81/2015, può essere stipulata con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 55, sia a tempo determinato che indeterminato.

La sua peculiarità risiede nella discontinuità della prestazione, che viene attivata solo quando l’azienda ne ha effettiva necessità. Per i giovani, il contratto può essere stipulato prima del compimento dei 24 anni, a condizione che le prestazioni lavorative si concludano entro il 25° anno di età.

Come funziona il contratto di lavoro intermittente

Per essere valido, il contratto di lavoro a chiamata deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova. Questo documento è fondamentale perché definisce i diritti e i doveri di entrambe le parti e deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi essenziali per garantire trasparenza e correttezza nel rapporto.

Il contratto deve specificare in modo chiaro:

  • La durata, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
  • Le cause, oggettive o soggettive, che giustificano il ricorso a questa forma contrattuale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
  • Il luogo e le modalità con cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità a rispondere alla chiamata.
  • Il preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
  • Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita.
  • L’eventuale indennità di disponibilità, se il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata.
  • Le modalità di rilevazione della prestazione lavorativa.
  • I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità.
  • Le misure di sicurezza specifiche per il tipo di attività richiesta.

Diritti economici e doveri del lavoratore

Il lavoratore intermittente gode degli stessi diritti di un lavoratore di pari livello, ma in proporzione al lavoro effettivamente svolto. Durante i periodi di attività, ha diritto alla stessa retribuzione, ai contributi previdenziali, alle ferie maturate e ai trattamenti per malattia, infortunio e congedi parentali, tutto riproporzionato in base alle ore lavorate.

Un aspetto centrale del contratto a chiamata è l’indennità di disponibilità. Se il lavoratore si impegna contrattualmente a rimanere a disposizione e a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, ha diritto a un compenso economico anche per i periodi in cui non lavora. La misura di questa indennità è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore a un importo minimo fissato per legge. Se, invece, il contratto non prevede l’obbligo di risposta, il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione né indennità nei periodi di inattività.

In caso di malattia o altro impedimento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore che ha garantito la disponibilità è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro. In assenza di comunicazione, può perdere il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni. Un rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione richiesta può invece portare a conseguenze più gravi, come il licenziamento e la restituzione dell’indennità già percepita.

Limiti e divieti per il lavoro a chiamata

La legge pone dei paletti precisi per evitare un uso distorto del lavoro intermittente. Il limite principale riguarda la durata: un datore di lavoro non può impiegare lo stesso lavoratore a chiamata per più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari. Superata questa soglia, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo limite non si applica ad alcuni settori specifici, come il turismo, i pubblici esercizi e lo spettacolo, dove le esigenze di flessibilità sono strutturali.

Esistono inoltre dei divieti assoluti all’utilizzo del contratto a chiamata. È vietato ricorrere al lavoro intermittente per:

  • Sostituire lavoratori in sciopero.
  • Assumere personale presso aziende che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
  • Impiegare lavoratori in unità produttive dove sono in corso sospensioni del lavoro o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni.
  • Affidare mansioni a lavoratori da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

Infine, è importante sottolineare che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare questa tipologia contrattuale.

Cosa deve sapere il lavoratore

Per il lavoratore, è fondamentale essere consapevole di alcuni aspetti pratici. Ai fini del calcolo dell’organico aziendale, i lavoratori intermittenti vengono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ogni semestre. Questo dato è rilevante per l’applicazione di diverse normative sul lavoro.

Un’altra informazione utile riguarda chi è iscritto nelle liste di mobilità. Un lavoratore in questa condizione può essere assunto con un contratto a chiamata a tempo indeterminato (senza obbligo di risposta) e mantenere l’iscrizione nella lista, conservando così le tutele previste.

Prima di firmare un contratto di lavoro intermittente, è essenziale leggerlo con attenzione e verificare che tutti gli elementi obbligatori siano presenti e chiari, specialmente per quanto riguarda l’eventuale indennità di disponibilità e le modalità di chiamata. Conoscere i propri diritti e i limiti imposti dalla legge è il primo passo per un rapporto di lavoro corretto e tutelato.

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Di admin