L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è una misura strutturale di sostegno economico rivolta a tutte le famiglie italiane. Introdotto per riordinare e potenziare le precedenti agevolazioni, questo strumento ha l’obiettivo di favorire la natalità, supportare la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile. Si definisce “unico” perché assorbe diverse misure precedenti, come il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli a carico, e “universale” perché è garantito a tutti i nuclei familiari, sebbene l’importo sia modulato in base alla condizione economica.

A chi spetta l’Assegno Unico e Universale?

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età. Non è previsto alcun limite di età per i figli con disabilità. L’assegno viene erogato in pari misura a entrambi i genitori o, in caso di accordo, a uno solo di essi. In situazioni di separazione o divorzio, spetta di norma al genitore affidatario, salvo diverso accordo tra le parti.

Requisiti per accedere al beneficio

Per poter richiedere l’assegno, il genitore deve soddisfare, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza e soggiorno: Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o suo familiare), oppure cittadino di uno Stato non UE in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro o di ricerca per un periodo di almeno sei mesi.
  • Residenza e fiscalità: Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia e avere la residenza o il domicilio nel Paese.
  • Stabilità sul territorio: Avere la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi.

Come viene calcolato l’importo dell’assegno

L’importo dell’Assegno Unico non è fisso, ma varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. La regola generale è che a un ISEE più basso corrisponde un assegno di importo maggiore. Le soglie ISEE e gli importi vengono adeguati annualmente in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo. Per le famiglie che non presentano l’ISEE, l’INPS eroga l’importo minimo previsto dalla normativa.

Le maggiorazioni previste

Oltre all’importo base, sono previste delle maggiorazioni per tutelare specifiche situazioni familiari e incentivare la natalità. Gli aumenti si applicano nei seguenti casi:

  • Per i figli successivi al secondo.
  • Per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
  • Per le madri di età inferiore ai 21 anni.
  • Per ciascun figlio con disabilità, con un importo che varia in base al grado di non autosufficienza e all’età.
  • Per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano.

Come presentare la domanda e rinnovarla

La domanda per l’Assegno Unico deve essere presentata online attraverso il portale dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato. Una volta approvata, l’erogazione inizia dal mese successivo a quello della richiesta.

Rinnovo automatico e importanza dell’ISEE

A partire dal 2023, chi già percepisce l’assegno non è tenuto a ripresentare la domanda ogni anno, poiché il rinnovo è automatico. Tuttavia, è fondamentale presentare ogni anno una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un ISEE aggiornato. Senza un ISEE in corso di validità, l’INPS erogherà l’importo minimo previsto per legge fino alla presentazione di un indicatore valido.

Gestione dell’assegno in situazioni particolari

La normativa prevede disposizioni specifiche per gestire correttamente l’erogazione in contesti familiari complessi, come quelli con genitori separati o figli maggiorenni.

Figli maggiorenni (18-21 anni)

Per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni, l’assegno spetta solo se il figlio soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea.
  • Svolge un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro.
  • È registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego.
  • Svolge il servizio civile universale.

In questi casi, i genitori possono richiedere che l’importo venga accreditato direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne.

Compatibilità con altre forme di sostegno

L’Assegno Unico è compatibile con altre misure di sostegno al reddito. Ad esempio, è cumulabile con l’Assegno di Inclusione (la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza). Per i beneficiari di tali sussidi, l’INPS procede al calcolo e all’erogazione d’ufficio, tenendo conto della quota di sostegno già ricevuta per i figli. La misura è inoltre compatibile con bonus e aiuti erogati da Regioni, Province autonome ed Enti locali.

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Di admin