Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’agenzia investigativa, riaffermando un principio fondamentale in materia di privacy: anche le attività di indagine finalizzate a tutelare un diritto in sede giudiziaria devono rispettare le norme del GDPR. La decisione chiarisce che l’obbligo di fornire un’informativa sul trattamento dei dati non può essere eluso quando le informazioni vengono raccolte direttamente dalla persona interessata, anche se sotto copertura.

Il caso: l’indagine investigativa sotto mentite spoglie

La vicenda ha origine dal reclamo di un uomo che ha scoperto di essere stato oggetto di un’indagine privata senza esserne a conoscenza. Una donna si era presentata presso il suo luogo di lavoro, fingendosi una potenziale cliente interessata a un preventivo. In realtà, si trattava di una collaboratrice di un’agenzia investigativa, incaricata di raccogliere informazioni su di lui, effettuando di nascosto registrazioni audio e video.

L’incarico era stato conferito da un uomo coinvolto in una causa di divorzio, il quale intendeva accertare la natura della relazione tra la sua ex moglie e il reclamante. L’obiettivo era utilizzare le informazioni raccolte come prova nel procedimento giudiziario. L’interessato, venuto a conoscenza dei fatti, ha denunciato di non aver mai ricevuto alcuna informativa sul trattamento dei suoi dati né, di conseguenza, di aver prestato il proprio consenso.

La difesa dell’agenzia e la decisione del Garante

L’agenzia investigativa si è difesa sostenendo di aver agito in deroga all’obbligo di informativa e consenso, appellandosi alla necessità di tutelare un diritto in sede giudiziaria. Secondo la loro tesi, fornire un’informativa preventiva avrebbe compromesso l’esito dell’indagine, rendendo impossibile il perseguimento del legittimo interesse del loro cliente.

Il Garante della Privacy ha respinto completamente questa giustificazione. La normativa europea (GDPR) prevede sì delle eccezioni, ma con limiti ben precisi. L’articolo 13 del GDPR stabilisce chiaramente che quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, il titolare del trattamento è tenuto a fornirgli un’informativa completa. L’esenzione invocata dall’agenzia si applica solo nei casi in cui i dati vengano acquisiti da fonti terze (ad esempio, pubblici registri o testimonianze di altre persone), e non tramite un’interazione diretta con il soggetto spiato.

Nel caso specifico, l’investigatrice ha interagito con il reclamante, ponendogli domande e registrando la conversazione. Questa attività costituisce una raccolta diretta di dati personali, che include la voce, le immagini e le informazioni fornite. Pertanto, l’agenzia avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di informativa, e non facendolo ha commesso un illecito.

Diritti dei consumatori e limiti delle investigazioni private

Questa decisione del Garante è di grande importanza per i cittadini, poiché stabilisce che le agenzie investigative non operano in una “zona franca” rispetto alle leggi sulla privacy. Anche quando l’obiettivo è raccogliere prove per un processo, devono essere rispettati i diritti fondamentali delle persone.

Ecco alcuni punti chiave che i consumatori devono conoscere:

  • Diritto alla difesa vs. Diritto all’informazione: La necessità di difendere un proprio diritto in tribunale può giustificare il trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato, ma non annulla l’obbligo di trasparenza quando i dati sono raccolti direttamente.
  • Cosa sono i dati personali: Qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile è un dato personale. Questo include nome, voce, immagini, informazioni su abitudini e relazioni.
  • La raccolta di dati deve essere lecita: Le registrazioni audio e video effettuate di nascosto sono a tutti gli effetti un trattamento di dati personali e devono sottostare alle regole del GDPR.
  • Limiti all’attività investigativa: Gli investigatori privati devono operare nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità. Non possono raccogliere dati in modo indiscriminato o violando la legge.

Cosa fare in caso di sospetta violazione della privacy

Se si sospetta di essere oggetto di un’attività investigativa illecita o che i propri dati personali siano stati raccolti senza rispettare le normative, è possibile agire per tutelare i propri diritti. Il primo passo è raccogliere quante più prove possibili dell’avvenuta sorveglianza. Successivamente, è possibile presentare un reclamo formale al Garante per la protezione dei dati personali, che avvierà un’istruttoria per verificare la liceità del trattamento e, se necessario, emettere sanzioni.

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Di admin