
Prima di addentrarci nell’argomento centrale del rifiuto della notifica di un atto giudiziario, occorre precisare che le notificazioni sono comunicazioni formali, che hanno inizio su istanza di parte e che vengono eseguite solo da soggetti determinati e con precise formalità. In mancanza di chi effettua l’istanza, la notifica è improduttiva di effetti, anche se per giurisprudenza consolidata, il vizio è sanato se è possibile individuare la parte istante dal contenuto dell’atto o che l’iniziativa è stata presa dal procuratore costituito della parte dalla relata di notifica.No…