La promessa di matrimonio rappresenta la dichiarazione con cui due persone manifestano pubblicamente l’intenzione di sposarsi. Sebbene sia un atto radicato nella tradizione, è disciplinato dal Codice Civile italiano agli articoli 79, 80 e 81. È fondamentale comprendere che questa promessa non costituisce un obbligo legale a contrarre matrimonio, poiché la libertà di sposarsi è un diritto fondamentale. Tuttavia, la sua rottura può avere specifiche conseguenze giuridiche e patrimoniali.
Tipi di Promessa di Matrimonio: Semplice e Solenne
L’ordinamento giuridico italiano distingue due principali forme di promessa di matrimonio, con effetti diversi in caso di mancata celebrazione delle nozze.
- Promessa Semplice: Conosciuta anche come “fidanzamento ufficiale”, non richiede forme particolari. Può essere una dichiarazione verbale o un comportamento che manifesta chiaramente la volontà di sposarsi. Dal punto di vista legale, è considerata un fatto sociale che genera un dovere morale, ma le cui conseguenze giuridiche sono limitate alla sola restituzione dei doni.
- Promessa Solenne: Questa forma è più strutturata e produce effetti giuridici più significativi. Si concretizza quando la promessa è fatta per atto pubblico, scrittura privata da persone maggiorenni (o minori ammessi al matrimonio), oppure tramite la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio presso l’ufficio di stato civile del Comune.
La Procedura per la Promessa Solenne in Comune
La promessa solenne, che culmina con le pubblicazioni, è il passo formale che precede la celebrazione del matrimonio, sia esso civile o religioso con effetti civili. La procedura si svolge presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
Per avviare la pratica, è necessario presentare una serie di documenti. Sebbene i requisiti possano variare leggermente tra i comuni, la documentazione di base include:
- Documenti d’identità in corso di validità di entrambi i futuri sposi.
- Codici fiscali.
- Modulo di richiesta per le pubblicazioni, fornito dal Comune.
- Marca da bollo per le pubblicazioni (potrebbero esserne richieste due se i nubendi risiedono in comuni diversi).
- Per i cittadini stranieri, è richiesto il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità del paese di origine.
Una volta verificata la documentazione, l’ufficiale di stato civile redige il processo verbale e procede con l’affissione delle pubblicazioni sull’albo pretorio online del Comune. Le pubblicazioni restano esposte per almeno otto giorni. Scopo delle pubblicazioni è rendere nota l’intenzione di matrimonio e permettere a chiunque abbia un interesse legittimo di presentare eventuali opposizioni. Trascorsi i termini di legge senza opposizioni, l’ufficiale rilascia il nulla osta alla celebrazione, che deve avvenire entro 180 giorni.
Conseguenze della Rottura della Promessa
La rottura della promessa di matrimonio, pur essendo una libera scelta, attiva specifiche tutele per la parte che subisce la decisione altrui senza un valido motivo. Le conseguenze variano a seconda che la promessa fosse semplice o solenne.
Restituzione dei Doni
L’articolo 80 del Codice Civile stabilisce che, in caso di rottura, il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (come l’anello di fidanzamento). Questa regola si applica a entrambe le forme di promessa. La richiesta di restituzione deve essere presentata entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze o dalla morte di uno dei promittenti. La giurisprudenza ha chiarito che questi doni sono considerati vere e proprie donazioni, motivate dalla prospettiva del matrimonio, e non semplici liberalità d’uso.
Risarcimento dei Danni
Il risarcimento dei danni è previsto solo in caso di rottura di una promessa solenne. L’articolo 81 del Codice Civile stabilisce che il promittente che, senza giusto motivo, si rifiuta di celebrare il matrimonio è tenuto a risarcire l’altra parte per le spese sostenute e le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il risarcimento copre esclusivamente i danni patrimoniali, ovvero i costi concretamente affrontati in vista delle nozze, come:
- Acquisto dell’abito da sposa o da sposo.
- Caparre versate per il ricevimento, il fotografo o i musicisti.
- Spese per le bomboniere e le partecipazioni.
- Eventuali anticipi per l’affitto o l’acquisto della futura casa coniugale.
Non è previsto, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale, come la delusione o la sofferenza emotiva. La domanda di risarcimento deve essere proposta entro un anno dal giorno del rifiuto.
Il Giusto Motivo che Esclude il Risarcimento
L’obbligo di risarcire i danni viene meno se la rottura della promessa è giustificata da un “giusto motivo”. Sebbene la legge non fornisca un elenco tassativo, si considerano giusti motivi tutti quei fatti gravi, verificatisi o scoperti dopo la promessa, che avrebbero impedito al promittente di farla se li avesse conosciuti prima. Esempi possono includere l’infedeltà del partner, la scoperta di precedenti penali, o condizioni personali e lavorative taciute che minano la fiducia reciproca. Spetta alla persona che rompe la promessa dimostrare l’esistenza di tale giusto motivo per essere esonerata dall’obbligo risarcitorio.
Comprendere le implicazioni legali della promessa di matrimonio è essenziale per affrontare questo passo con consapevolezza. Sebbene la libertà di scegliere se sposarsi o meno rimanga assoluta, le conseguenze di un ripensamento possono avere un impatto economico significativo.
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