L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico introdotto in Italia con la legge n. 6/2004 per tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questo istituto rappresenta un’evoluzione significativa rispetto a misure più drastiche come l’interdizione e l’inabilitazione, ponendo al centro la persona e le sue residue capacità, con l’obiettivo di limitare il meno possibile la sua autonomia.
Un’alternativa che tutela la dignità della persona
Prima del 2004, le uniche opzioni per proteggere un soggetto fragile erano l’interdizione e l’inabilitazione. Entrambi questi istituti, però, comportano una forte limitazione della capacità di agire della persona. L’interdizione, in particolare, priva completamente il soggetto della capacità di compiere atti giuridici, sostituendolo con un tutore. L’inabilitazione, meno invasiva, lo affianca con un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
L’amministrazione di sostegno supera questa logica privativa. Non si tratta di sostituire la persona, ma di assisterla e affiancarla. L’amministratore di sostegno agisce nell’esclusivo interesse del beneficiario, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e del suo grado di discernimento. Il beneficiario, infatti, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, come specificato nel decreto di nomina del giudice.
Ambiti di intervento: gestione patrimoniale e sanitaria
L’intervento dell’amministratore di sostegno è definito su misura dal Giudice Tutelare in base alle esigenze specifiche del beneficiario. La sua flessibilità è uno dei punti di forza. L’incarico può riguardare:
- La sfera patrimoniale: gestione del conto corrente, pagamento di bollette e affitti, riscossione della pensione, presentazione della dichiarazione dei redditi. Per atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di un immobile o un investimento finanziario, è necessaria l’autorizzazione del giudice.
- La sfera sanitaria: assistenza nelle decisioni mediche, espressione del consenso informato per cure e trattamenti, gestione dei rapporti con medici e strutture sanitarie.
Il decreto di nomina può prevedere che l’amministratore si occupi di entrambi gli ambiti o solo di uno. È anche possibile nominare due amministratori distinti, ad esempio un co-amministratore per la gestione patrimoniale e uno per quella sanitaria. In ogni caso, il beneficiario mantiene il pieno controllo su tutti gli aspetti della sua vita non inclusi nel decreto.
Le figure chiave del procedimento
Il percorso per l’attivazione di un’amministrazione di sostegno coinvolge diverse figure, ognuna con un ruolo preciso. È importante conoscerle per comprendere il funzionamento dell’istituto.
- Beneficiario: È la persona che necessita di protezione e che sarà destinataria della misura.
- Ricorrente: È chi avvia la procedura presentando ricorso al Giudice Tutelare. Può essere lo stesso beneficiario, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, o i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
- Amministratore di sostegno: È la persona incaricata dal giudice di assistere il beneficiario. La scelta ricade preferibilmente su un familiare (coniuge, genitore, figlio) o una persona di fiducia indicata dal beneficiario stesso. In assenza di alternative, può essere nominato un professionista esterno (es. un avvocato).
- Giudice Tutelare: È l’autorità giudiziaria che apre la procedura, nomina l’amministratore, ne definisce poteri e doveri, e vigila sul suo operato per tutta la durata dell’incarico.
Come avviare la procedura di amministrazione di sostegno
L’attivazione dell’amministrazione di sostegno segue un iter procedurale ben definito, pensato per essere relativamente rapido e accessibile. Ecco i passaggi fondamentali:
- Presentazione del ricorso: La domanda si presenta con un ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare del tribunale competente per la residenza del beneficiario. L’atto deve contenere le generalità del beneficiario, le ragioni della richiesta, una descrizione della sua situazione patrimoniale e sanitaria, e l’indicazione del possibile amministratore.
- Fissazione dell’udienza: Il giudice fissa un’udienza e dispone che il ricorso e il decreto di fissazione siano notificati al beneficiario e ai familiari più stretti.
- Svolgimento dell’udienza: Durante l’udienza, il giudice ha l’obbligo di sentire personalmente il beneficiario per rendersi conto delle sue condizioni e necessità. Ascolta anche il ricorrente e le altre persone convocate.
- Emissione del decreto di nomina: Al termine dell’istruttoria, se ritiene fondata la richiesta, il giudice emette il decreto di nomina. In questo provvedimento vengono specificati la durata dell’incarico, l’oggetto, gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli in cui deve solo assisterlo.
- Giuramento e annotazione: L’amministratore nominato presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Il decreto viene poi annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario.
Questo strumento giuridico rappresenta una risorsa preziosa per garantire protezione e supporto ai soggetti più deboli, promuovendone al contempo il diritto all’autodeterminazione e alla dignità.
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