Durante un controllo stradale, può capitare di non avere con sé la patente di guida. In questi casi, le forze dell’ordine invitano il conducente a presentare il documento presso un ufficio di polizia entro un termine stabilito. Se non si ottempera a questa richiesta, scatta una sanzione amministrativa. Tuttavia, questa multa non è sempre legittima e ci sono validi motivi per contestarla.
L’obbligo di esibizione e la sanzione prevista dal Codice della Strada
L’articolo 180 del Codice della Strada stabilisce i documenti che ogni conducente deve avere con sé durante la guida. Se al momento del controllo manca un documento, come la patente, l’agente accertatore redige un verbale e invita il trasgressore a presentarsi entro un certo periodo presso un comando di polizia per esibirlo.
Il comma 8 dello stesso articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi, senza giustificato motivo, non si presenta per esibire il documento richiesto. Questa multa si aggiunge a quella eventualmente già ricevuta per la mancata detenzione del documento al momento del controllo. Molti automobilisti, ricevendo questo secondo verbale, ritengono di non avere alternative e procedono al pagamento, ma la normativa e la giurisprudenza offrono importanti tutele.
Il principio dell’acquisizione d’ufficio dei dati
Un principio fondamentale della pubblica amministrazione è quello dell’acquisizione d’ufficio. Le amministrazioni pubbliche, incluse le forze di polizia, sono tenute a reperire autonomamente le informazioni e i dati già in loro possesso o presenti in pubblici registri, senza gravare sul cittadino. Questo principio è sancito dal DPR n. 445/2000 in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa.
Già nel 2003, una circolare del Ministero dell’Interno (n. 300/A/1/44248/109/16/1) aveva chiarito che la sanzione per mancata esibizione dei documenti va applicata solo quando l’organo di polizia non sia in grado di verificare l’esistenza e la validità del documento attraverso altri sistemi, come le banche dati telematiche a loro disposizione.
Quando la multa per mancata esibizione è illegittima
Alla luce di questi principi, la multa per non aver portato la patente in caserma può essere considerata illegittima. Se le forze dell’ordine hanno la possibilità tecnica di accedere alle banche dati ministeriali per verificare se un conducente è titolare di una patente di guida valida, l’imposizione di una sanzione per la mancata esibizione fisica del documento diventa un onere superfluo per il cittadino.
Diverse sentenze di Giudici di Pace, come la n. 191/2022 del Giudice di Pace di Messina, hanno confermato questa interpretazione. In questi casi, i giudici hanno annullato i verbali, sostenendo che l’organo di polizia avrebbe potuto facilmente verificare le informazioni attraverso i propri sistemi telematici. Di conseguenza, la sanzione è legittima solo se l’amministrazione dimostra di non aver avuto la possibilità di effettuare tale verifica.
Cosa fare in caso di multa per mancata esibizione
Se si riceve un verbale per la violazione dell’articolo 180, comma 8, del Codice della Strada, non è detto che si debba pagare. È possibile presentare un ricorso per chiederne l’annullamento. Le opzioni a disposizione del consumatore sono:
- Ricorso al Prefetto: da presentare entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
- Ricorso al Giudice di Pace: da presentare entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Nel ricorso, il punto centrale da sostenere è che la sanzione è illegittima perché l’organo accertatore aveva a disposizione gli strumenti telematici per verificare la validità della patente di guida, rendendo superflua la richiesta di esibizione fisica. È fondamentale che, al momento del controllo originale, la patente fosse effettivamente in corso di validità.
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