Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante l’aspettativa per motivi familiari svolge attività lavorativa. Così ha deciso la Cassazione (ordinanza n. 19321/2022).
Il caso
Il lavoratore in aspettativa per gravi motivi familiari ha lavorato presso l’attività del coniuge, e per tale ragione è stato licenziato. Questi si è ovviamente opposto al provvedimento del datore, sostenendo che l’aspettativa concessa non aveva comportato benefici economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il suo datore di lavoro, in quanto non aveva avuto la necessità di sostituirlo. Gravità dell’inadempimento giustifica licenziamento
Al contrario, per la corte, come per i giudici di merito, sussiste il giustificato motivo soggettivo….

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Di admin