La decisione di non cercare un’occupazione lavorativa, pur avendone le piene capacità, può comportare la perdita del diritto all’assegno di divorzio. Questo è il principio consolidato dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che chiarisce come l’assegno non sia un diritto automatico ma uno strumento legato a precise condizioni di necessità e di equilibrio tra gli ex coniugi.

La funzione dell’assegno di divorzio

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è fondamentale chiarire la natura dell’assegno di divorzio nel sistema giuridico italiano. Superato il vecchio criterio del “tenore di vita” goduto durante il matrimonio, oggi l’assegno ha una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa. Questo significa che il suo scopo è, da un lato, sostenere il coniuge economicamente più debole e, dall’altro, compensarlo per i sacrifici professionali ed economici fatti per la famiglia durante la vita coniugale.

Il parametro principale per la concessione dell’assegno è l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o l’impossibilità oggettiva di procurarseli. Non si tratta quindi di garantire una rendita a vita, ma di fornire un supporto a chi non è in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per ragioni che non dipendono dalla propria volontà.

La scelta personale di non lavorare

La sentenza della Cassazione (ordinanza n. 18697/2022) ha esaminato un caso emblematico. Una ex moglie richiedeva l’assegno di divorzio sostenendo di non avere un’occupazione. Tuttavia, durante il processo è emerso che la donna possedeva competenze professionali, aveva pubblicato un libro e collaborato a eventi culturali, e che durante il matrimonio la gestione della casa e dei figli era supportata da personale domestico. La sua scelta di non intraprendere un’attività lavorativa stabile è stata quindi interpretata dai giudici non come un’impossibilità oggettiva, ma come una decisione personale.

In questo contesto, la Corte ha stabilito che la capacità lavorativa del coniuge richiedente deve essere valutata in concreto. Se una persona ha le competenze, l’età e la salute per lavorare ma sceglie deliberatamente di non farlo, non può pretendere che l’ex coniuge la mantenga a tempo indeterminato. La passività nella ricerca di un’occupazione diventa un elemento a sfavore del richiedente.

Criteri di valutazione per il diritto all’assegno

Il giudice, nel decidere se concedere o meno l’assegno di divorzio, deve effettuare una valutazione complessa che tiene conto di diversi fattori. È utile per i consumatori conoscere quali elementi vengono presi in considerazione:

  • Capacità lavorativa: Si analizzano le competenze professionali, l’età, lo stato di salute e le effettive opportunità offerte dal mercato del lavoro nel settore di riferimento del richiedente.
  • Contributo alla vita familiare: Viene valutato il sacrificio di opportunità professionali e di carriera fatto dal coniuge per dedicarsi alla famiglia e alla crescita dei figli, permettendo all’altro di concentrarsi sul proprio lavoro.
  • Durata del matrimonio: Un matrimonio di lunga durata può giustificare maggiormente una funzione compensativa dell’assegno, poiché i sacrifici si sono protratti nel tempo.
  • Condizioni economiche delle parti: Si confrontano i redditi, i patrimoni e le disponibilità economiche di entrambi gli ex coniugi per valutare lo squilibrio effettivo.
  • Ragioni della mancata occupazione: Il punto cruciale è distinguere tra un’impossibilità oggettiva (es. crisi di settore, problemi di salute, età avanzata) e una scelta soggettiva di non attivarsi per trovare un lavoro.

Cosa fare in caso di divorzio

Questa interpretazione della legge ha conseguenze pratiche importanti. Il coniuge che intende richiedere l’assegno deve essere consapevole che non basta dichiararsi disoccupato. È necessario dimostrare di essersi attivato per cercare un lavoro e che la mancata autosufficienza economica deriva da fattori oggettivi e non da una propria inerzia. Conservare prove della ricerca di lavoro, di corsi di aggiornamento o di tentativi di reinserimento professionale può essere determinante.

D’altra parte, il coniuge a cui viene richiesto l’assegno può legittimamente opporsi se dimostra che l’ex partner ha una concreta capacità lavorativa che sceglie di non sfruttare. La discussione in tribunale si sposta quindi dalla semplice constatazione di uno squilibrio economico all’analisi delle cause di tale squilibrio e delle responsabilità individuali nel superarlo.

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Di admin