L’estinzione anticipata di un finanziamento è un diritto del consumatore, che può decidere di saldare il proprio debito prima della scadenza naturale del contratto. Questa operazione comporta il diritto a una riduzione del costo totale del credito, che include non solo gli interessi ma anche una parte delle spese sostenute. Tuttavia, non tutti i costi vengono rimborsati allo stesso modo. La distinzione chiave è tra costi “recurring” e costi “up front”, un aspetto che determina l’entità del rimborso a cui si ha diritto.

Cosa sono i costi “recurring” e “up front”

Per comprendere l’importo che una banca o una finanziaria deve restituire in caso di chiusura anticipata del prestito, è essenziale capire la natura delle spese addebitate. Queste si dividono principalmente in due categorie.

Costi “up front” (o istantanei)

Sono le spese sostenute per servizi che si esauriscono al momento della stipula del contratto. Si tratta di costi iniziali legati all’apertura e alla concessione del finanziamento. Esempi tipici includono:

  • Spese di istruttoria della pratica;
  • Costi di perizia o valutazione del bene (ad esempio, in un mutuo);
  • Commissioni di intermediazione creditizia;
  • Spese di incasso e gestione una tantum.

Questi costi sono considerati “istantanei” perché remunerano un’attività che la finanziaria ha già completato interamente prima dell’erogazione del prestito.

Costi “recurring” (o periodici)

Sono i costi che maturano nel tempo, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Sono legati a servizi continuativi che vengono forniti al cliente mese dopo mese. Rientrano in questa categoria:

  • Premi per polizze assicurative collegate al finanziamento (ad esempio, polizze vita o rischio impiego);
  • Spese di gestione periodica del conto o della pratica;
  • Commissioni per l’incasso delle singole rate.

Questi costi sono strettamente dipendenti dalla durata effettiva del prestito: se il finanziamento dura meno, anche il servizio associato viene interrotto prima.

Il diritto al rimborso: cosa dice la normativa

Il diritto del consumatore a ottenere un rimborso in caso di estinzione anticipata è sancito dalla legge. La questione cruciale, che è stata oggetto di un lungo dibattito legale, riguarda quali costi debbano essere inclusi nel calcolo della riduzione. La normativa ha subito un’evoluzione importante, creando una distinzione basata sulla data di stipula del contratto.

Contratti stipulati prima del 25 luglio 2021

Per i finanziamenti più datati, l’interpretazione prevalente, sostenuta anche da decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), distingueva nettamente tra le due tipologie di costi. In caso di estinzione anticipata, venivano rimborsati solo i costi recurring, in proporzione alla durata residua del finanziamento. I costi up front, invece, erano generalmente esclusi dal rimborso, poiché considerati già interamente maturati al momento della concessione del credito.

Contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nota come sentenza “Lexitor”) e il successivo recepimento nella normativa italiana (con la modifica dell’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario) hanno cambiato le regole. Per i contratti firmati dopo questa data, il consumatore ha diritto a una riduzione che comprende tutti i costi del credito, inclusi quelli up front. La riduzione deve essere calcolata in modo proporzionale alla vita residua del contratto, garantendo una tutela più ampia.

Cosa fare in caso di estinzione anticipata

Se si intende estinguere anticipatamente un finanziamento, è importante agire con consapevolezza per far valere i propri diritti. Ecco alcuni passaggi utili:

  1. Richiedere il conteggio estintivo: Contattare la banca o la finanziaria per ottenere il documento ufficiale che indica l’importo esatto da versare per chiudere il debito.
  2. Verificare il dettaglio dei rimborsi: Il conteggio estintivo deve specificare chiaramente quali costi vengono rimborsati e in che misura. Controllare che il calcolo sia corretto in base alla data di stipula del contratto.
  3. Presentare un reclamo: Se si ritiene che il rimborso sia inferiore a quanto dovuto, il primo passo è inviare un reclamo scritto all’intermediario finanziario, contestando il calcolo e chiedendo il ricalcolo corretto.
  4. Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Se il reclamo non ottiene risposta o la risposta è insoddisfacente, è possibile presentare un ricorso all’ABF, un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie semplice ed economico.

Conoscere la differenza tra costi recurring e up front e le normative applicabili è il primo passo per assicurarsi di ricevere il giusto rimborso e non pagare più del dovuto.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin