L’assegno divorzile rappresenta un tema complesso e spesso fonte di contenzioso. Una delle questioni più dibattute riguarda la sua sorte quando il coniuge beneficiario intraprende una nuova relazione affettiva. Se un nuovo matrimonio comporta automaticamente la perdita del diritto all’assegno, la situazione è più articolata in caso di una convivenza stabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i criteri per stabilire quando una nuova unione, anche se non formalizzata, incide sul diritto a percepire il contributo economico dall’ex coniuge.

La convivenza stabile e la perdita dell’assegno

In passato, la semplice instaurazione di una convivenza non era considerata sufficiente per determinare la revoca dell’assegno divorzile. Oggi, l’orientamento consolidato della Cassazione equipara una convivenza stabile e continuativa, definita “famiglia di fatto”, a un nuovo matrimonio per quanto riguarda le conseguenze sulla componente assistenziale dell’assegno. Non è la semplice coabitazione a essere determinante, ma la creazione di un nuovo nucleo familiare, caratterizzato da un progetto di vita comune, stabilità e reciproca assistenza morale e materiale.

Perché una relazione possa essere considerata una famiglia di fatto rilevante ai fini della revoca dell’assegno, i giudici valutano diversi elementi, tra cui:

  • La durata e la continuità del rapporto.
  • L’esistenza di un progetto di vita condiviso.
  • La reciproca assunzione di impegni di assistenza.
  • La gestione comune della vita quotidiana, anche dal punto di vista economico.

La presenza di figli nati dalla nuova unione è un elemento che rafforza ulteriormente la prova della stabilità del nuovo legame familiare.

La doppia natura dell’assegno: funzione assistenziale e compensativa

Una svolta fondamentale nell’interpretazione della materia è arrivata con l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno chiarito la duplice natura dell’assegno divorzile. L’assegno non ha solo una funzione assistenziale, volta a sostenere l’ex coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati, ma anche una funzione compensativa e perequativa.

Quest’ultima ha lo scopo di riconoscere e riequilibrare il contributo che il coniuge più debole ha dato alla formazione del patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge durante il matrimonio, spesso attraverso sacrifici professionali e personali. La creazione di una nuova famiglia di fatto fa venir meno il presupposto per la componente assistenziale, poiché il nuovo partner assume un dovere di solidarietà e assistenza. Tuttavia, non cancella necessariamente la funzione compensativa.

Quando sopravvive la componente compensativa dell’assegno

Anche in presenza di una nuova convivenza stabile, l’ex coniuge beneficiario potrebbe conservare il diritto a una parte dell’assegno a titolo compensativo. Per ottenerlo, deve però dimostrare in modo specifico il suo contributo durante il matrimonio. Il giudice, in questo caso, non valuterà più il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dovrà quantificare una somma che compensi i sacrifici fatti.

L’ex coniuge che richiede il mantenimento della quota compensativa deve provare:

  • Di aver contribuito in modo significativo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge.
  • Di aver rinunciato a concrete opportunità lavorative e di carriera per dedicarsi alla famiglia, in accordo con l’altro coniuge.
  • La durata del matrimonio come fattore che ha consolidato tali sacrifici.

Se queste condizioni sono provate, il giudice può riconoscere un assegno, anche in misura ridotta, che non ha più lo scopo di garantire un sostegno economico, ma di ristorare un squilibrio creatosi durante la vita matrimoniale.

Cosa fare in pratica per la modifica delle condizioni

La revoca o la riduzione dell’assegno divorzile non è mai automatica. L’ex coniuge obbligato al versamento che viene a conoscenza della nuova convivenza stabile dell’altro deve avviare un procedimento giudiziario specifico per la modifica delle condizioni di divorzio. Sarà suo onere dimostrare al giudice l’esistenza di una nuova famiglia di fatto, fornendo prove concrete come certificati di residenza, testimonianze, fotografie o altri elementi che attestino la stabilità e la natura del nuovo legame.

Una volta provata la stabilità della nuova unione, si presume che i conviventi si prestino reciproca assistenza economica. Spetterà eventualmente all’ex coniuge beneficiario dimostrare che la componente compensativa dell’assegno debba sopravvivere, provando i sacrifici e i contributi dati durante il matrimonio.

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Di admin