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A partire dal 22 giugno 2022, le procedure di pignoramento presso terzi in Italia hanno subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore di alcune norme della Riforma del processo civile, nota come Riforma Cartabia. Questi cambiamenti introducono nuovi oneri per il creditore e, di conseguenza, nuove tutele per il debitore, con l’obiettivo di rendere il processo esecutivo più trasparente ed efficiente.

Il nuovo obbligo di notifica per il creditore

La novità più significativa riguarda l’articolo 543 del Codice di procedura civile, che disciplina la forma del pignoramento presso terzi (ad esempio, il pignoramento del conto corrente o dello stipendio). La nuova normativa impone al creditore un adempimento aggiuntivo, fondamentale per la validità della procedura.

Dopo aver notificato l’atto di pignoramento al debitore e al terzo (come la banca o il datore di lavoro), il creditore deve:

  • Iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente.
  • Notificare un apposito avviso di avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore sia al terzo pignorato. Questo avviso deve contenere il numero di ruolo della procedura.
  • Depositare l’avviso notificato nel fascicolo telematico dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento stesso.

Questo passaggio assicura che tutte le parti coinvolte siano formalmente a conoscenza che la procedura è stata correttamente avviata in tribunale, aumentando la trasparenza dell’intero processo.

Le conseguenze in caso di inadempimento

Il mancato rispetto di questi nuovi obblighi procedurali comporta una sanzione molto severa per il creditore: l’inefficacia del pignoramento. Se il creditore non notifica l’avviso di iscrizione a ruolo o non lo deposita nel fascicolo telematico entro i termini, il pignoramento perde ogni effetto.

Questo significa che:

  • Il debitore e il terzo pignorato vengono liberati dagli obblighi imposti dall’atto di pignoramento (ad esempio, la banca non è più tenuta a bloccare le somme sul conto corrente).
  • L’inefficacia opera automaticamente a partire dalla data dell’udienza.
  • Nel caso di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei soggetti a cui non è stato notificato e depositato l’avviso.

Questa norma rappresenta una tutela concreta per il debitore, che può vedere annullati gli effetti di un pignoramento a causa di un errore procedurale del creditore.

Pignoramento contro la Pubblica Amministrazione: cambia il foro competente

Un’altra importante modifica riguarda l’individuazione del giudice competente per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. L’articolo 26-bis del Codice di procedura civile è stato modificato per semplificare l’azione dei creditori.

In precedenza, la competenza era radicata presso il tribunale del luogo in cui il terzo debitore (ad esempio, la tesoreria che detiene i fondi) aveva la sede. Con la nuova regola, la competenza è determinata dalla posizione del creditore. Il foro competente diventa quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Questo cambiamento centralizza le procedure e agevola i creditori, che possono agire presso un’autorità giudiziaria più vicina.

Cosa significano queste novità per i consumatori

Per un consumatore che si trova nella posizione di debitore, le nuove regole sul pignoramento presso terzi offrono uno strumento di difesa in più. È fondamentale verificare che il creditore abbia rispettato scrupolosamente tutti i passaggi, in particolare la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo. Un’omissione da parte del creditore può portare alla liberazione delle somme bloccate. Per chi invece è creditore di una Pubblica Amministrazione, la nuova regola sul foro competente può rendere più semplice e meno dispendioso avviare un’azione di recupero del credito.

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Di admin