Obbligo art. 23 Dlgs. 196/2003Riscontro in ritardo da parte dell’avvocato: il casoAmmonimento all’avvocatoGdpr e doveri permanentiObbligo art. 23 Dlgs. 196/2003[Torna su]
È ormai noto che l’obbligo di cui all’ex art. 23 D. Lgs. 196/2003 (vale a dire l’acquisizione del consenso preventivo al trattamento dei dati dell’interessato da parte del titolare del trattamento) beneficia dell’esimente prevista dall’ex art. 24 stesso decreto, applicabile allorquando i dati sono trattati per tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria (cfr. ex artt. 23 e 24 D. Lgs. 196/03 e Deliberazione Garante n. 60/08). Vi è da precisare che il titolare del trattamento è il soggetto che raccoglie e tratta i dati personali, mentre l’interessato è colui cui i dati si riferiscono, e quindi non soltanto il cli…

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