L’uso di un localizzatore GPS da parte di un investigatore privato è una questione complessa che tocca due ambiti legali distinti: il diritto penale e la protezione dei dati personali. Sebbene la legge consenta questa pratica, la sua legittimità dipende dal rispetto di regole molto severe, pensate per bilanciare le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza di ogni individuo.

Liceità penale del pedinamento elettronico

Dal punto di vista penale, l’installazione di un dispositivo GPS su un veicolo per seguirne gli spostamenti non è, di per sé, un reato. La giurisprudenza tende a considerare questa attività come una forma di “pedinamento elettronico”, un’evoluzione tecnologica del tradizionale pedinamento fisico. La normativa di riferimento per le investigazioni private (D.M. 269/2010) autorizza infatti l’osservazione dinamica anche tramite strumenti elettronici.

Spesso chi scopre di essere seguito con un GPS sporge denuncia per il reato di “illecite interferenze nella vita privata” (art. 615-bis del Codice Penale). Tuttavia, questa accusa raramente ha successo in questi casi, per due motivi principali:

  • Il GPS si limita a registrare la posizione del veicolo su strade pubbliche o luoghi aperti al pubblico, senza captare conversazioni o immagini dall’interno dell’abitacolo.
  • L’automobile, secondo l’orientamento prevalente, non è considerata un luogo di privata dimora come un’abitazione, ma uno spazio esposto alla vista e al controllo sociale quando si trova in un’area pubblica.

Di conseguenza, se l’investigatore si limita a tracciare gli spostamenti esterni, l’attività è generalmente considerata penalmente lecita.

Il ruolo cruciale della normativa sulla privacy (GDPR)

Se l’aspetto penale è spesso superato, la vera sfida per la legalità dell’uso del GPS riguarda la privacy. I dati sulla posizione di una persona sono considerati dati personali dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il loro trattamento deve quindi rispettare principi rigorosi.

Un investigatore privato può trattare questi dati solo se esiste una base giuridica valida. Nella maggior parte dei casi, questa base è la necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Ad esempio, raccogliere prove di un’infedeltà coniugale da usare in una causa di separazione, o documentare gli spostamenti di un dipendente sospettato di falsa malattia.

Il trattamento dei dati deve superare un “bilanciamento di interessi”: il diritto alla difesa del cliente dell’investigatore deve essere attentamente ponderato rispetto al diritto alla privacy della persona seguita. La violazione delle norme del GDPR può portare a sanzioni amministrative molto pesanti per l’investigatore, anche se l’attività non costituisce reato.

Condizioni e limiti per un uso legittimo del GPS

Perché l’uso di un localizzatore GPS da parte di un investigatore sia considerato legittimo, devono essere soddisfatte diverse condizioni fondamentali:

  • Incarico scritto: L’investigatore deve aver ricevuto un mandato scritto e firmato dal cliente, che specifichi chiaramente il diritto che si intende tutelare in tribunale.
  • Finalità specifica: L’indagine non può essere generica o esplorativa. Deve avere lo scopo preciso di raccogliere prove pertinenti a una specifica questione legale.
  • Principio di necessità: L’uso del GPS deve essere strettamente necessario per l’indagine. Se le informazioni possono essere ottenute con mezzi meno invasivi, questi dovrebbero essere preferiti.
  • Durata limitata: Il tracciamento può durare solo per il tempo strettamente indispensabile a raggiungere l’obiettivo investigativo. I dati raccolti devono essere cancellati una volta esaurita la loro finalità.
  • Rispetto dei luoghi privati: Il pedinamento elettronico è lecito finché il veicolo si trova in luoghi pubblici. Non autorizza l’investigatore a entrare in proprietà private o a violare la privacy all’interno di un’abitazione.

Cosa fare se si sospetta di essere spiati illegalmente

Se una persona sospetta di essere tracciata con un GPS senza un motivo legittimo, le sue tutele cambiano a seconda del contesto. Se il tracciamento è effettuato da un privato cittadino per motivi di gelosia, controllo o molestia, l’atto può configurare reati come lo stalking (atti persecutori) o la violenza privata. In questi casi, è fondamentale rivolgersi alle forze dell’ordine.

Se invece si sospetta che il tracciamento sia opera di un investigatore privato ma in violazione delle norme sulla privacy (ad esempio, per finalità non lecite o per un periodo eccessivo), è possibile presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’autorità può avviare un’istruttoria e, se accerta la violazione, irrogare pesanti sanzioni.

In conclusione, un investigatore privato autorizzato può utilizzare il GPS, ma non è un’attività priva di regole. Deve agire all’interno di un mandato chiaro, per la tutela di un diritto specifico e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, garantendo che l’invasione della sfera privata sia minima e giustificata.

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Di admin