L’invio continuo e insistente di messaggi su WhatsApp può configurare il reato di molestia, anche se la vittima ha la possibilità tecnica di bloccare il mittente. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato come l’elemento cruciale sia il disturbo arrecato alla tranquillità della persona, indipendentemente dalle contromisure che questa può adottare. La sentenza chiarisce un aspetto fondamentale nell’era della comunicazione digitale, dove la facilità di contatto può talvolta trasformarsi in una forma di persecuzione.

Cosa dice la legge sul reato di molestia telefonica

Il reato di molestia o disturbo alle persone è previsto dall’articolo 660 del Codice Penale. La norma punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. L’uso del termine “telefono” è stato interpretato in modo estensivo dalla giurisprudenza, includendo non solo le chiamate vocali ma anche ogni forma di comunicazione scritta che transita attraverso la rete telefonica, come SMS e messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram o Messenger.

Gli elementi che caratterizzano il reato sono due:

  • La condotta: deve essere caratterizzata da petulanza, ovvero un atteggiamento di insistenza fastidiosa e invadente, o da un altro motivo riprovevole.
  • L’evento: la condotta deve causare un effettivo disturbo o una molestia alla vittima, interferendo con la sua quiete e serenità.

Non è necessario che il disturbo sia grave, ma deve essere percepibile e idoneo a turbare la vita quotidiana della persona che lo subisce.

Perché bloccare il contatto non esclude il reato

La difesa di chi commette questo tipo di reato si basa spesso sull’argomento che la vittima avrebbe potuto semplicemente bloccare il numero per interrompere le comunicazioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37974/2021, ha respinto categoricamente questa linea difensiva. Il ragionamento dei giudici è chiaro: il reato si perfeziona nel momento in cui l’azione molesta viene compiuta e percepita dalla vittima, causando un turbamento. La possibilità di bloccare il contatto è una reazione successiva, una difesa che la vittima può mettere in atto, ma non cancella l’illecito già commesso.

Ciò che conta è l’invasività del comportamento del mittente. L’invio ripetuto di messaggi, magari in orari notturni o con toni insistenti, costituisce un’intrusione nella sfera privata della persona. La legge tutela la libertà individuale e la serenità personale, e non può addossare alla vittima l’onere di doversi difendere tecnicamente per evitare di subire un reato. L’azione illecita è quella di chi invia i messaggi, non l’eventuale inerzia di chi li riceve.

Quando i messaggi su WhatsApp diventano molestia

Non ogni messaggio sgradito costituisce reato. Per integrare la fattispecie di molestia, la condotta deve presentare caratteristiche specifiche che, valutate nel loro complesso, dimostrino un’effettiva volontà di disturbare. Gli elementi che i giudici prendono in considerazione includono:

  • La frequenza e la reiterazione: non si tratta di un singolo messaggio, ma di una serie di comunicazioni inviate in un arco di tempo più o meno lungo.
  • Gli orari di invio: messaggi inviati in orari serali o notturni sono considerati particolarmente invasivi.
  • L’insistenza: continuare a scrivere anche in assenza di risposte o dopo aver ricevuto una chiara richiesta di smettere.
  • Il contenuto: anche se non necessariamente minaccioso, il tenore dei messaggi può rivelare la petulanza o il motivo biasimevole dell’azione.

La combinazione di questi fattori determina un turbamento significativo della serenità e della vita quotidiana della persona offesa, integrando così gli estremi del reato.

Come tutelarsi e cosa fare in caso di molestie

Chi si trova a essere vittima di molestie tramite messaggistica istantanea ha a disposizione strumenti concreti per difendersi. È importante agire in modo corretto per garantire che la propria tutela sia efficace.

  1. Conservare le prove: il primo passo fondamentale è non cancellare i messaggi. È essenziale documentare tutto, realizzando screenshot delle conversazioni che mostrino chiaramente il numero del mittente, il contenuto dei messaggi, la data e l’ora di invio.
  2. Non rispondere: evitare di rispondere alle provocazioni o di intraprendere discussioni con il molestatore. Qualsiasi interazione potrebbe essere usata per sostenere che la conversazione era consensuale.
  3. Bloccare il mittente: dopo aver salvato tutte le prove, bloccare il numero è una misura utile per interrompere nell’immediato il flusso di messaggi e garantirsi un po’ di tranquillità.
  4. Presentare querela: con le prove raccolte, è possibile sporgere querela presso le forze dell’ordine (Polizia di Stato o Carabinieri) o direttamente alla Procura della Repubblica. La querela è l’atto formale con cui si chiede all’autorità giudiziaria di procedere penalmente contro l’autore del reato.

La tecnologia offre strumenti di difesa, ma la legge fornisce la tutela sostanziale. Essere consapevoli dei propri diritti è il primo passo per farli valere.

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Di admin