Reato di molestia tramite invio di messaggiC’è molestia se il destinatario può bloccare gli sms sgraditi?Reato di molestia: rilevano l’invasività e il turbamentoReato di molestia tramite invio di messaggi[Torna su]
Non rileva ai fini del reato di molestie realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l’invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 37974/2021 (sotto allegata). La vicenda giudiziale
Il Gup dopo il giudizio abbreviato condanna l’imputato alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento del danno recato alla parte civile per il reato di molestia o disturbo all…

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