Il “Bonus Occhiali”, noto anche come “Bonus Vista”, è stata una misura di sostegno introdotta per aiutare le famiglie con redditi bassi a sostenere le spese per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. L’agevolazione, attiva per il triennio 2021-2023, prevedeva un contributo una tantum e la possibilità di presentare domanda a partire dal 5 maggio 2023.

Cos’era il Bonus Vista e come funzionava

Il contributo consisteva in un importo di 50 euro, erogato una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare che ne avesse i requisiti. Questa misura era stata finanziata attraverso il “Fondo per la tutela della vista”, istituito con la legge di bilancio 2021 per sostenere la salute visiva dei cittadini, specialmente in un periodo di difficoltà economica.

Il bonus poteva essere utilizzato in due modi distinti:

  • Voucher acquisto: un buono spesa digitale da utilizzare per un nuovo acquisto presso gli esercizi commerciali e i centri ottici accreditati.
  • Rimborso: un accredito dell’importo per un acquisto già effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

A chi spettava il Bonus Occhiali

Il requisito fondamentale per accedere al Bonus Vista era di natura economica. Il beneficio era infatti riservato ai membri di nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui. Era importante sottolineare che la richiesta poteva essere avanzata per ogni componente della famiglia in possesso dei requisiti, inclusi i figli a carico, ma sempre una sola volta per persona.

Come si presentava la domanda

La procedura per richiedere il bonus era interamente digitale e si svolgeva attraverso una piattaforma web dedicata messa a disposizione dal Ministero della Salute. Per accedere e compilare la domanda, era necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali di identità digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore.
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica).
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al momento della richiesta, il sistema verificava automaticamente la conformità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e il rispetto del limite ISEE. In caso di richiesta di rimborso, era inoltre necessario fornire gli estremi della fattura o del documento commerciale che attestava l’acquisto.

Voucher o rimborso: le differenze operative

La scelta tra voucher e rimborso dipendeva dal fatto che l’acquisto fosse già stato effettuato o meno. Nel caso del voucher, il richiedente generava un buono digitale sulla piattaforma, che aveva una validità di 30 giorni. Questo buono doveva essere presentato presso uno dei negozianti registrati sul portale per ottenere uno sconto immediato di 50 euro sull’acquisto di occhiali o lenti.

Per il rimborso, invece, la procedura era retroattiva. Il cittadino che aveva già acquistato un dispositivo visivo a partire dal 1° gennaio 2021 poteva chiedere l’accredito dei 50 euro fornendo i dati dell’acquisto e le proprie coordinate bancarie (IBAN) per ricevere la somma.

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Di admin