Quando un matrimonio finisce, una delle questioni più delicate riguarda l’assegno di mantenimento. Per anni, il criterio principale per calcolarlo durante la separazione è stato il “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia, recenti orientamenti della Corte di Cassazione stanno modificando profondamente questo approccio, con importanti conseguenze per i coniugi che si separano.
Separazione e divorzio: non sono la stessa cosa
Per comprendere la portata del cambiamento, è fondamentale distinguere tra separazione e divorzio. La separazione è una fase transitoria in cui il vincolo matrimoniale non viene sciolto, ma vengono sospesi alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà. Permangono, però, i doveri di assistenza materiale tra i coniugi. Il divorzio, al contrario, scioglie definitivamente il matrimonio, ponendo fine a tutti gli effetti civili, inclusi quelli patrimoniali, salvo il diritto a un assegno divorzile in casi specifici.
Proprio perché nella separazione il legame coniugale persiste, l’assegno di mantenimento era tradizionalmente legato alla necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un livello di vita simile a quello precedente. Con il divorzio, invece, la giurisprudenza ha da tempo abbandonato questo criterio.
L’addio al tenore di vita: un nuovo principio
Una storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018 ha stabilito che l’assegno di divorzio ha una funzione esclusivamente assistenziale, e non più perequativa o compensativa. Ciò significa che viene concesso solo se il richiedente non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, senza alcun riferimento al passato tenore di vita.
Successivamente, con l’ordinanza n. 26084/2019, una sezione della stessa Corte ha esteso questo principio anche all’assegno di mantenimento in fase di separazione. Secondo questo orientamento, anche in questa fase preliminare, il criterio del tenore di vita non è più il parametro di riferimento. La valutazione si sposta sulla capacità del coniuge richiedente di essere economicamente autonomo.
Cosa viene valutato oggi?
Se il criterio del tenore di vita perde centralità, i giudici devono basare la loro decisione su altri elementi. I fattori che assumono maggiore importanza sono:
- Mancanza di redditi propri: Il coniuge richiedente deve dimostrare di non avere redditi sufficienti a mantenersi in modo indipendente.
- Impossibilità oggettiva di lavorare: Non basta essere disoccupati, ma occorre provare che non si è in grado di trovare un’occupazione per motivi di età, salute o per la situazione del mercato del lavoro.
- Contributo alla vita familiare: Viene considerato il ruolo svolto dal coniuge richiedente nella cura della famiglia e della casa, che potrebbe aver sacrificato le proprie opportunità professionali.
- Durata del matrimonio: Un matrimonio di lunga durata può avere un peso maggiore nella valutazione.
Cosa cambia per i consumatori
Questo cambiamento di rotta ha conseguenze pratiche significative. Il coniuge economicamente più debole non può più dare per scontato il diritto a un assegno che gli garantisca lo stesso stile di vita di prima. Al contrario, deve dimostrare una reale e incolpevole incapacità di provvedere a se stesso. Per il coniuge economicamente più forte, si aprono maggiori possibilità di veder ridotto o negato l’obbligo di versare l’assegno, se l’ex partner ha potenzialità lavorative non sfruttate.
È importante sottolineare che, essendo l’orientamento sulla separazione sancito da una sezione singola e non dalle Sezioni Unite, la sua applicazione non è ancora consolidata come per il divorzio. Questo crea una fase di incertezza in cui le decisioni dei tribunali possono variare. Diventa quindi cruciale presentare al giudice prove concrete della propria situazione economica e delle proprie capacità o incapacità lavorative.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org