Durante l’emergenza sanitaria, sono state introdotte diverse misure di sostegno per le attività commerciali costrette alla chiusura, tra cui un credito d’imposta sui canoni di locazione, comunemente noto come “bonus affitti”. Uno dei primi provvedimenti, il Decreto “Cura Italia”, ha stabilito un bonus per il mese di marzo 2020, ma ha lasciato aperti alcuni dubbi interpretativi. Con successivi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali spese possono essere incluse nel calcolo del canone su cui si applica il credito, fornendo indicazioni importanti per gli esercenti.
Il credito d’imposta per botteghe e negozi
La misura iniziale, prevista dall’articolo 65 del Decreto Legge “Cura Italia”, consisteva in un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Questo beneficio era destinato agli esercenti attività d’impresa i cui locali rientravano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). L’obiettivo era alleviare il peso economico degli affitti in un periodo di liquidità ridotta a causa delle chiusure obbligatorie. Il credito d’imposta era utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Cosa rientra nel calcolo del bonus: i chiarimenti ufficiali
Molti esercenti si sono chiesti se nel calcolo del canone di locazione potessero rientrare anche altre voci di spesa accessorie, come le spese condominiali o l’affitto di locali pertinenziali. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha fornito due chiarimenti fondamentali per una corretta applicazione del bonus.
Inclusione delle spese condominiali
Le spese condominiali possono essere incluse nella base di calcolo del credito d’imposta, ma solo a una condizione precisa. È necessario che tali spese siano pattuite nel contratto di locazione come una componente unica insieme al canone. In altre parole, se il contratto prevede un importo forfettario mensile che include sia l’affitto sia le spese condominiali, senza distinguerle, allora l’intero importo concorre al calcolo del bonus. Se, invece, le spese condominiali sono addebitate separatamente o come importo variabile a consuntivo, queste non possono essere considerate ai fini del credito d’imposta.
Validità per le pertinenze
Un altro dubbio riguardava la possibilità di estendere il bonus anche alle pertinenze del locale commerciale, come magazzini o depositi (spesso accatastati in categorie diverse, ad esempio C/2 o C/3). L’Agenzia ha chiarito che se il contratto di locazione è unico e riguarda sia l’immobile principale (C/1) sia la sua pertinenza, con un canone di locazione unitario, il credito d’imposta si applica sull’intero importo. Anche in questo caso, valgono due condizioni essenziali:
- Il canone deve essere pattuito in modo unitario per entrambi gli immobili.
- La pertinenza deve essere effettivamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Questa precisazione è stata fondamentale, poiché ha permesso a molti commercianti di beneficiare di un credito d’imposta più elevato, commisurato al costo totale sostenuto per gli spazi necessari alla propria attività.
Cosa devono verificare i consumatori e gli esercenti
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sottolineano un principio fondamentale: la forma del contratto di locazione è decisiva. Per determinare quali costi possono essere inclusi nel calcolo di un bonus affitti, è indispensabile analizzare attentamente le clausole contrattuali. Gli esercenti devono verificare se le spese accessorie sono state integrate nel canone principale o se sono gestite come voci separate. Questa distinzione, puramente formale, ha un impatto concreto sull’ammontare del beneficio fiscale ottenibile. È importante ricordare che le normative sui bonus fiscali sono soggette a evoluzioni e scadenze. Le indicazioni qui riportate si riferiscono a una misura specifica del 2020, ma il principio generale della lettura attenta del contratto resta valido per qualsiasi agevolazione futura.
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