Il crimine internazionale di aggressione è considerato il “crimine supremo” del diritto internazionale, poiché spesso è la causa scatenante di altre atrocità come i crimini di guerra e contro l’umanità. Si tratta dell’uso illegittimo della forza da parte di uno Stato contro un altro, una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza globale. La sua inclusione nello Statuto di Roma, il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI), ha rappresentato una tappa fondamentale, sebbene complessa e controversa, per la giustizia penale internazionale.

La nascita di un concetto giuridico

L’idea di considerare la guerra di aggressione un crimine individuale ha iniziato a consolidarsi solo dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. I Tribunali Militari di Norimberga e Tokyo furono i primi a processare e condannare i leader politici e militari per aver pianificato e condotto una guerra aggressiva. Questo principio, tuttavia, ha impiegato decenni per trovare una sua collocazione stabile nel diritto internazionale.

Quando nel 1998 fu elaborato lo Statuto di Roma, il crimine di aggressione venne inserito nell’articolo 5 tra le competenze della Corte, accanto a genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Tuttavia, a causa di profondi disaccordi tra gli Stati, si decise di non definirlo immediatamente, posticipando l’effettiva attivazione della giurisdizione della Corte su questo crimine. Si trattò di una scelta di compromesso per permettere la nascita della Corte stessa.

La definizione del crimine di aggressione: l’Articolo 8-bis

La svolta è arrivata nel 2010 con la Conferenza di Revisione di Kampala, in Uganda, dove gli Stati Parte hanno finalmente adottato una definizione del crimine di aggressione, inserendola nell’articolo 8-bis dello Statuto. Questa norma distingue due livelli: l’atto di aggressione commesso da uno Stato e il crimine individuale commesso da una persona.

L’atto di aggressione è definito come l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato. L’articolo fornisce un elenco esemplificativo di tali atti, tra cui:

  • Invasione o attacco del territorio di un altro Stato.
  • Bombardamento o uso di qualsiasi arma contro il territorio di un altro Stato.
  • Blocco dei porti o delle coste.
  • Attacco alle forze armate di un altro Stato.
  • Invio di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari che compiono atti di grave violenza.

Il crimine di aggressione, invece, è un cosiddetto leadership crime. Può essere commesso solo da una persona che si trovi in una posizione di effettivo controllo o direzione dell’azione politica o militare di uno Stato. Le condotte punibili sono la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione dell’atto di aggressione. Inoltre, l’atto deve costituire, per carattere, gravità e portata, una “manifesta violazione” della Carta delle Nazioni Unite. Questo significa che non ogni uso illecito della forza integra automaticamente il crimine, ma solo quelli più gravi.

I meccanismi procedurali: il ruolo della Corte e del Consiglio di Sicurezza

La parte più complessa riguarda le condizioni alle quali la Corte Penale Internazionale può esercitare la sua giurisdizione. Gli articoli 15-bis e 15-ter dello Statuto delineano procedure diverse a seconda di chi avvia il procedimento, evidenziando uno stretto legame con il Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Attivazione da parte di uno Stato Parte o del Procuratore

Se uno Stato Parte o il Procuratore della CPI di propria iniziativa intendono avviare un’indagine, si applicano regole stringenti. Innanzitutto, la Corte può procedere solo se lo Stato aggressore è parte dello Statuto e ha accettato la competenza della Corte su questo crimine (gli Stati possono infatti dichiarare di non accettarla tramite una clausola di opt-out). In questo scenario, il Procuratore deve notificare la situazione al Consiglio di Sicurezza. Se il Consiglio determina che un atto di aggressione è stato commesso, il Procuratore può procedere. Se il Consiglio non si pronuncia entro sei mesi, il Procuratore può comunque andare avanti, ma solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da una camera della Corte stessa.

Attivazione da parte del Consiglio di Sicurezza

Il meccanismo più diretto è il deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza. Con una risoluzione, il Consiglio può sottoporre una situazione alla Corte, indipendentemente dal fatto che gli Stati coinvolti siano o meno parte dello Statuto di Roma. In questo caso, la giurisdizione della Corte è piena e non incontra i limiti visti in precedenza.

Criticità e sfide per la giustizia internazionale

L’attivazione della giurisdizione sul crimine di aggressione è un passo storico, ma il sistema presenta notevoli criticità. Il forte legame con le decisioni del Consiglio di Sicurezza subordina la giustizia penale a un organo politico. Il potere di veto dei cinque membri permanenti (Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti) può bloccare qualsiasi risoluzione, impedendo di fatto alla Corte di procedere nei casi più politicamente sensibili, specialmente quelli che coinvolgono i membri permanenti stessi o i loro alleati.

Nonostante questi ostacoli, la definizione e la perseguibilità del crimine di aggressione rafforzano il principio che l’uso illegale della forza non può restare impunito. Per i cittadini e le vittime dei conflitti, rappresenta un segnale importante: i leader politici e militari possono essere chiamati a rispondere individualmente delle loro decisioni di scatenare una guerra, contribuendo a un ordine internazionale basato sul diritto e non sulla forza.

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Di admin