di Annamaria Villafrate – L’ordinanza n. 8197/2020 (sotto allegata) conferma la sanzione di 524, 33 euro dell’Asl nei confronti di un supermercato, per violazione dell’obbligo di preconfezionamento del pane precotto e surgelato. Il preconfezionamento non lede l’iniziativa economica privata così come non discrimina chi vende il pane precotto e surgelato rispetto a chi mette in vendita quello fresco. L’obbligo inoltre ha un’importante utilità sociale, che è quella di informare il consumatore delle caratteristiche del prodotto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41 della Costituzione. Multa per violazione obbligo preconfezionamento pane precotto surgelatoDiscriminazione per chi vende pane frescoObbligo preconfezionamento non lede libertà economica e diritto comunitarioMulta per viol…

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