Millantato credito del patrocinatore: l’art. 382 c.p.Natura del reato e qualificazione del medesimoLa condotta sanzionata dall’art. 382 c.p.La penaElemento soggettivoMillantato credito del patrocinatore: l’art. 382 c.p.[Torna su]
Il delitto di cui all’art. 382 del codice penale sanziona la condotta del patrocinatore il quale, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o si fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare. Natura del reato e qualificazione del medesimo[Torna su]
Si tratta di un reato di peric…
Il delitto di cui all’art. 382 del codice penale sanziona la condotta del patrocinatore il quale, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o si fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare. Natura del reato e qualificazione del medesimo[Torna su]
Si tratta di un reato di peric…