Durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, il sistema giudiziario italiano ha dovuto adattarsi rapidamente per garantire la continuità dei servizi. Tra le misure introdotte, il cosiddetto “processo da casa” ha permesso lo svolgimento di udienze a distanza. Tuttavia, una specifica norma ha generato un acceso dibattito: l’obbligo per i giudici civili di presiedere tali udienze rimanendo fisicamente nel proprio ufficio giudiziario.
La normativa sull’udienza da remoto
Con il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), il governo aveva introdotto la possibilità di svolgere le attività processuali da remoto per far fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia. Questa misura, pensata per la fase emergenziale, mirava a potenziare il processo telematico e a consentire lo svolgimento a distanza di indagini e udienze. Poco dopo la sua approvazione, però, un nuovo decreto (D.L. 28/2020) è intervenuto per modificare le regole appena introdotte.
La modifica più discussa ha riguardato le udienze civili. Sebbene fosse confermata la possibilità di tenerle tramite collegamenti da remoto, è stato specificato che ciò doveva avvenire “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”. In pratica, mentre avvocati e parti potevano collegarsi dai propri studi o abitazioni, il magistrato era tenuto a recarsi fisicamente in tribunale.
Le critiche dell’Associazione Nazionale Magistrati
Questa disposizione ha suscitato la reazione immediata dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), che l’ha definita un “intervento incomprensibile” e “irrazionale”. La critica principale si basava su una palese contraddizione: in un momento in cui si promuoveva il lavoro agile per tutelare la salute pubblica, si obbligavano i giudici civili a una presenza fisica non ritenuta necessaria.
Secondo l’Anm, la norma era particolarmente illogica per il settore civile, dove il Processo Civile Telematico (PCT) consente già da tempo a giudici, avvocati e ausiliari di condividere e consultare tutti gli atti processuali in formato digitale, senza bisogno di accedere a fascicoli cartacei. La richiesta di presenza fisica appariva quindi come un passo indietro rispetto alle potenzialità offerte dalla tecnologia, in contrasto con le esigenze di sicurezza sanitaria.
Cosa significava per i cittadini
Per i cittadini coinvolti in una causa civile durante quel periodo, queste disposizioni avevano conseguenze pratiche precise. La possibilità di tenere udienze da remoto ha permesso a molti procedimenti di non fermarsi, evitando ulteriori ritardi in un sistema già sovraccarico. Tuttavia, il dibattito sulla presenza del giudice in ufficio ha evidenziato le difficoltà nel bilanciare innovazione, sicurezza e tradizione.
Per il consumatore, i punti chiave di questa misura erano i seguenti:
- Continuità del servizio: Le udienze civili potevano proseguire anche durante il lockdown, seppur con modalità telematiche.
- Partecipazione a distanza: Le parti e i loro difensori potevano partecipare all’udienza senza recarsi fisicamente in tribunale.
- Presenza del giudice in tribunale: Il magistrato doveva comunque essere nel suo ufficio, una garanzia formale del corretto svolgimento dell’udienza.
- Tutela del contraddittorio: La legge specificava che le modalità di collegamento dovevano in ogni caso salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
La questione ha sollevato dubbi anche per la giustizia tributaria, il cui processo ha caratteristiche simili a quello civile e amministrativo, alimentando un dibattito più ampio sul futuro del lavoro a distanza nella pubblica amministrazione e nella magistratura.
In conclusione, la norma sulla presenza obbligatoria del giudice civile in ufficio durante le udienze da remoto è stata un episodio emblematico delle complessità legislative affrontate durante l’emergenza, mettendo in luce la tensione tra la spinta verso la digitalizzazione e la resistenza a un cambiamento radicale delle prassi consolidate.
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