Il pagamento puntuale dell’assegno di mantenimento è un obbligo di legge fondamentale per garantire il sostentamento economico del coniuge o dei figli. Tuttavia, non è raro che si verifichino ritardi, anche di pochi giorni, che possono creare notevoli difficoltà a chi attende la somma. La legge prevede uno strumento di tutela efficace in queste situazioni, consentendo al giudice di ordinare a un terzo, come il datore di lavoro o l’INPS, di versare l’importo direttamente all’avente diritto.

Come funziona l’ordine di pagamento a terzi

Lo strumento giuridico di riferimento è l’articolo 156 del Codice Civile. Questa norma permette al coniuge che ha diritto al mantenimento, in caso di inadempimento da parte dell’obbligato, di chiedere al giudice un ordine di pagamento diretto. L’ordine non viene rivolto all’ex coniuge inadempiente, ma a un soggetto terzo che è a sua volta debitore di somme verso quest’ultimo.

In pratica, il giudice può disporre che una parte dello stipendio, della pensione o di altri crediti dell’obbligato venga versata direttamente al beneficiario dell’assegno. Questo meccanismo bypassa l’ex coniuge e garantisce che il pagamento avvenga in modo regolare e puntuale.

Quando scatta la tutela per i ritardi nel mantenimento

L’attivazione di questa misura non è automatica e dipende da una valutazione del giudice. Non basta un singolo e isolato ritardo per ottenerla. La giurisprudenza ha chiarito che l’ordine di pagamento a terzi è giustificato quando il comportamento dell’obbligato fa sorgere fondati dubbi sulla sua affidabilità futura. Anche ritardi di pochi giorni, se ripetuti nel tempo, possono essere considerati un segnale di inaffidabilità.

Il giudice valuta diversi elementi per decidere, tra cui:

  • La frequenza e la sistematicità dei ritardi.
  • L’assenza di valide giustificazioni per i mancati pagamenti puntuali.
  • Il comportamento complessivo della persona obbligata.
  • La natura alimentare dell’assegno, la cui funzione è soddisfare bisogni primari e quotidiani, rendendo la puntualità essenziale.

Se il giudice ritiene che i ritardi, anche se lievi, compromettono la serenità economica del beneficiario e rivelano una tendenza all’inadempimento, può accogliere la richiesta di pagamento diretto.

Cosa può fare chi subisce i ritardi

Chi riceve l’assegno di mantenimento e si trova a fronteggiare ritardi costanti può agire per tutelare i propri diritti. Il primo passo è raccogliere le prove dei mancati o ritardati pagamenti, come estratti conto bancari che dimostrino le date di accredito. Successivamente, è necessario rivolgersi a un legale per presentare un ricorso in tribunale.

Nel ricorso si chiederà al giudice di emettere un ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 156 del Codice Civile, indicando il soggetto terzo (ad esempio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico) che dovrà provvedere al versamento. Una volta emesso il provvedimento, il terzo sarà legalmente obbligato a pagare l’assegno direttamente al beneficiario, trattenendo la somma dallo stipendio o dalla pensione dell’obbligato.

Il ruolo dell’INPS e di altri soggetti terzi

I soggetti terzi che possono essere destinatari dell’ordine del giudice sono diversi. L’INPS è uno dei più comuni, in quanto erogatore di pensioni. Se l’ex coniuge obbligato è un pensionato, l’ordine verrà notificato all’ente previdenziale, che si occuperà del pagamento diretto.

Allo stesso modo, l’ordine può essere rivolto:

  • Al datore di lavoro, se l’obbligato è un lavoratore dipendente.
  • A un inquilino, se l’obbligato percepisce un canone di locazione.
  • A qualsiasi altro soggetto che abbia un debito certo e continuativo nei confronti della persona tenuta a versare il mantenimento.

Questa tutela si rivela particolarmente efficace perché sposta l’obbligo di pagamento su un soggetto solvibile e istituzionale, eliminando l’incertezza legata alla volontà e alla puntualità dell’ex partner.

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Di admin