Durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso un parere fondamentale sull’applicazione per il tracciamento dei contatti, stabilendo paletti chiari per bilanciare le esigenze di salute pubblica con il diritto alla privacy dei cittadini. Il provvedimento ha definito le condizioni necessarie per rendere il sistema di tracciamento digitale rispettoso dei diritti e delle libertà individuali.
Principi Fondamentali del Sistema di Tracciamento
Il parere del Garante ha fissato alcuni pilastri irrinunciabili per l’applicazione. In primo luogo, l’installazione e l’utilizzo dell’app dovevano basarsi esclusivamente su una scelta volontaria del cittadino. Nessuna conseguenza negativa o discriminazione poteva derivare dalla decisione di non utilizzare lo strumento.
Il titolare del trattamento dei dati è stato identificato nel Ministero della Salute, garantendo così una gestione pubblica e centralizzata delle informazioni. La finalità del trattamento è stata limitata in modo rigoroso: l’app poteva essere usata solo per avvisare gli utenti di essere entrati in contatto stretto con una persona risultata positiva al Covid-19, al fine di attivare le misure di prevenzione sanitaria. Questo sistema è stato concepito come complementare e non sostitutivo delle ordinarie modalità di tracciamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Garanzie Essenziali per la Privacy degli Utenti
Per autorizzare il trattamento dei dati, il Garante ha richiesto l’adozione di misure tecniche e organizzative specifiche, volte a minimizzare i rischi per la privacy. Queste garanzie rappresentano il cuore del parere e includono diversi punti chiave.
- Nessuna Geolocalizzazione: Il sistema non doveva tracciare la posizione geografica degli utenti. Il tracciamento dei contatti doveva avvenire esclusivamente tramite dati di prossimità dei dispositivi (ad esempio, via Bluetooth), senza mai registrare dove si trovassero le persone.
- Dati Anonimi o Pseudonimizzati: Le informazioni raccolte dovevano essere rese anonime o, qualora non fosse possibile, pseudonimizzate. Questo per ridurre al minimo il rischio di re-identificazione delle persone coinvolte.
- Minimizzazione dei Dati: Potevano essere raccolti solo i dati strettamente necessari per avvisare gli utenti di un potenziale contatto a rischio, escludendo qualsiasi informazione non pertinente.
- Informativa Chiara e Preventiva: Prima di attivare l’app, ogni utente doveva ricevere un’informativa completa e comprensibile sul funzionamento del sistema e sulle modalità di trattamento dei propri dati.
- Cancellazione Automatica: I dati dovevano essere conservati per un periodo di tempo limitato, strettamente necessario al raggiungimento della finalità, per poi essere cancellati in modo automatico sia dai dispositivi degli utenti sia dai server centrali.
- Infrastruttura Nazionale: La piattaforma informatica doveva essere realizzata con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici.
Diritti dei Cittadini e Limiti all’Uso dei Dati
Il parere ha ribadito con forza il principio di non discriminazione. Il mancato utilizzo dell’applicazione non poteva comportare alcuna limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali o nell’accesso ai servizi. Inoltre, è stato stabilito un divieto esplicito di utilizzare i dati raccolti per finalità diverse da quelle sanitarie dichiarate. L’unica eccezione ammessa era l’uso di dati in forma aggregata e anonima per scopi di ricerca scientifica o statistica.
Infine, il Garante ha sottolineato che tutti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), come il diritto di accesso o di cancellazione, dovevano essere garantiti e facilmente esercitabili da parte degli interessati. Il trattamento dei dati personali doveva cessare al termine dello stato di emergenza, con la conseguente distruzione di tutte le informazioni raccolte.
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