La pubblicazione della fotografia di un magistrato su un libro, un giornale o un sito web richiede il suo consenso esplicito. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13197/2020, che chiarisce un punto fondamentale: esercitare una funzione pubblica non trasforma automaticamente una persona in un “personaggio pubblico”, la cui immagine può essere liberamente utilizzata. Questa decisione rafforza la tutela del diritto all’immagine e alla reputazione dei giudici, ponendo limiti precisi alla libertà di stampa e di espressione.

Il caso alla base della decisione della Cassazione

La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un caso di diffamazione. Un avvocato, già condannato per questo reato, ha visto aggravarsi la sua pena (dall’affidamento in prova ai servizi sociali alla semilibertà) per aver continuato a diffondere contenuti lesivi della reputazione di alcuni magistrati. L’attività diffamatoria includeva volantinaggio, la pubblicazione di un libro e la diffusione di contenuti online, accompagnati dalle fotografie dei giudici coinvolti.

La difesa dell’avvocato sosteneva che i magistrati fossero “personaggi pubblici” e che, di conseguenza, la pubblicazione delle loro immagini fosse lecita, rientrando nel diritto di cronaca e nella libera manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione. La Cassazione ha respinto completamente questa tesi.

Funzione pubblica non significa “personaggio pubblico”

Il cuore della sentenza risiede nella netta distinzione tra “esercitare una funzione pubblica” e “essere un personaggio pubblico”. Secondo i giudici della Suprema Corte, queste due condizioni non coincidono affatto. Un magistrato svolge un ruolo di fondamentale importanza per lo Stato, ma ciò non lo priva del diritto alla tutela della propria immagine, un diritto che spetta a ogni cittadino.

La qualifica di “personaggio pubblico” è generalmente legata a caratteristiche come la notorietà e l’esposizione mediatica volontaria, come nel caso di politici, artisti o sportivi. Per queste figure, l’interesse pubblico alla conoscenza di aspetti della loro vita, inclusa la loro immagine, può essere maggiore. I magistrati, al contrario, non scelgono l’esposizione mediatica; essa è una conseguenza del loro lavoro, che per sua natura richiede riservatezza, imparzialità e protezione da pressioni esterne. L’uso indiscriminato della loro immagine potrebbe infatti esporli a intimidazioni o a tentativi di condizionamento, minando la serenità del loro giudizio.

Le regole generali sulla pubblicazione delle immagini

La decisione della Cassazione si inserisce nel quadro normativo che regola il diritto all’immagine in Italia. La regola generale, stabilita dall’articolo 10 del Codice Civile e dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), è che l’immagine di una persona non può essere esposta o pubblicata senza il suo consenso.

Esistono tuttavia delle eccezioni, che non richiedono il consenso dell’interessato. La pubblicazione è permessa quando è giustificata da:

  • La notorietà o l’ufficio pubblico ricoperto dalla persona;
  • Necessità di giustizia o di polizia;
  • Scopi scientifici, didattici o culturali;
  • Il collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o che si sono svolte in pubblico.

È fondamentale sottolineare che, anche quando ricorre una di queste eccezioni, la pubblicazione è severamente vietata se reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. La sentenza in esame chiarisce proprio questo punto: l’eccezione legata all’ufficio pubblico non può essere applicata in modo automatico e indiscriminato ai magistrati, specialmente se l’immagine viene usata in un contesto denigratorio o decontestualizzato.

Cosa significa per i consumatori e l’informazione

Questa sentenza ha implicazioni pratiche importanti non solo per il mondo del giornalismo, ma per chiunque utilizzi immagini altrui, anche sui social media. Pubblicare la foto di un giudice, o di qualsiasi altra persona che svolge una funzione pubblica ma non è un personaggio noto, senza il suo permesso può esporre a conseguenze legali serie.

I rischi principali sono due:

  1. Azione civile: La persona ritratta può rivolgersi al giudice per chiedere la rimozione immediata dell’immagine e un risarcimento per il danno subito, che può essere sia patrimoniale che non patrimoniale (danno all’immagine).
  2. Azione penale: Se la foto è inserita in un contesto che lede l’onore e la reputazione del soggetto, si può configurare il reato di diffamazione, aggravato se commesso tramite mezzi di ampia diffusione come internet. Le conseguenze penali possono includere una condanna e il pagamento di una sanzione.

La decisione della Corte invita quindi alla massima cautela. Prima di pubblicare l’immagine di una persona, è fondamentale chiedersi se esista un reale e prevalente interesse pubblico e se il contesto sia assolutamente rispettoso della dignità individuale. Nel dubbio, la strada più sicura è sempre quella di chiedere il consenso o, in alternativa, di astenersi dalla pubblicazione.

In conclusione, il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: la funzione di un giudice non annulla il suo diritto alla privacy e all’immagine. Per utilizzare la sua fotografia è necessario ottenere il consenso, a meno che non ricorrano specifiche e giustificate esigenze di interesse pubblico, sempre nel rispetto della sua reputazione.

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Di admin