La Rottamazione-ter è stata un’importante misura di definizione agevolata che ha permesso a molti contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco. Introdotta dal decreto fiscale n. 119/2018, offriva condizioni vantaggiose per estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione. È fondamentale chiarire fin da subito che i termini per presentare la domanda di adesione sono scaduti da tempo e non è più possibile accedere a questa specifica agevolazione.

Che cos’era la Rottamazione-ter

La Rottamazione-ter rappresentava la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, un meccanismo che consentiva di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando l’importo dovuto senza le sanzioni e gli interessi di mora. La misura riguardava i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione in un arco temporale preciso: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. L’obiettivo era duplice: da un lato, favorire il recupero di crediti da parte dello Stato e, dall’altro, offrire un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà economica.

I vantaggi per i contribuenti

Il principale beneficio della Rottamazione-ter consisteva in un significativo abbattimento del debito complessivo. Aderendo alla procedura, il contribuente si impegnava a versare le somme dovute a titolo di capitale e gli interessi legali, ma otteneva lo stralcio completo di:

  • Sanzioni collegate alla violazione tributaria.
  • Interessi di mora maturati per il ritardato pagamento.

Il pagamento poteva essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate distribuite su un periodo di cinque anni, rendendo il saldo del debito più sostenibile. Restavano comunque da corrispondere le somme dovute a titolo di aggio per la riscossione e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

Quali debiti rientravano e quali erano esclusi

La definizione agevolata si applicava alla maggior parte dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, la normativa prevedeva specifiche esclusioni. Non potevano essere oggetto di rottamazione i carichi relativi a:

  • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi.
  • Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  • Sanzioni amministrative diverse da quelle per violazioni tributarie o previdenziali.

Un caso particolare era quello delle multe per violazioni del Codice della Strada: in questa situazione, la rottamazione permetteva di non pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge, ma non annullava l’importo della sanzione originaria.

La situazione attuale per chi ha aderito

Poiché i termini per l’adesione sono chiusi dal 2019, la Rottamazione-ter è oggi rilevante solo per i contribuenti che hanno aderito a suo tempo e stanno ancora pagando le rate del piano di dilazione. Per questi soggetti, è di massima importanza rispettare scrupolosamente le scadenze di pagamento. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata comporta la decadenza immediata dai benefici della rottamazione. In caso di decadenza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riattiva le procedure di riscossione per l’intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi originariamente stralciati.

Dopo la Rottamazione-ter: le misure successive

L’esperienza della Rottamazione-ter si è conclusa per quanto riguarda le nuove adesioni. Negli anni successivi, il legislatore ha introdotto nuove forme di definizione agevolata, come la cosiddetta “Rottamazione-quater” (prevista dalla Legge di Bilancio 2023), che ha riguardato i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Anche per questa misura i termini di adesione sono ormai scaduti. Questo dimostra come le “paci fiscali” siano strumenti periodici, ciascuno con regole, scadenze e requisiti specifici che devono essere attentamente valutati al momento della loro introduzione.

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Di admin