L’assegnazione temporanea è un beneficio previsto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che consente di essere trasferiti temporaneamente in una sede di servizio diversa per assistere i figli minori di tre anni. Questo strumento, disciplinato dall’articolo 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, mira a bilanciare le esigenze operative dell’amministrazione con il diritto fondamentale alla tutela dell’unità familiare.
Cos’è l’assegnazione temporanea e a chi spetta
L’assegnazione temporanea, nota anche come mobilità temporanea, è una misura di sostegno alla genitorialità rivolta al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria). Il presupposto fondamentale per poter richiedere questo beneficio è la presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni.
Lo scopo della norma è quello di favorire la vicinanza del genitore al nucleo familiare in un periodo cruciale per la crescita del bambino. Sebbene non si tratti di un diritto assoluto e incondizionato, rappresenta una tutela di rilievo costituzionale, strettamente connessa alla protezione della famiglia e dell’infanzia.
Le condizioni per ottenere il beneficio
Perché la domanda di assegnazione temporanea venga accolta, devono essere soddisfatte due condizioni specifiche, che l’amministrazione è tenuta a verificare:
- Disponibilità di un posto: Nella sede di destinazione richiesta deve esistere un posto vacante e disponibile, con una posizione retributiva corrispondente a quella del richiedente.
- Assenza di esigenze di servizio eccezionali: L’amministrazione di appartenenza non deve avere esigenze di servizio di carattere eccezionale che rendano indispensabile la presenza del dipendente nella sede di origine.
È proprio su quest’ultimo punto che si concentrano la maggior parte delle controversie. La giurisprudenza ha più volte chiarito che le esigenze di servizio ostative al trasferimento devono essere reali, specifiche e, soprattutto, eccezionali.
Il diniego dell’Amministrazione: quando è legittimo?
L’amministrazione ha la facoltà di respingere un’istanza di assegnazione temporanea, ma il diniego deve essere adeguatamente motivato. Non è sufficiente un generico riferimento a carenze di organico o a superiori interessi di servizio per giustificare un rigetto. Tali motivazioni sono state spesso ritenute illegittime dai tribunali amministrativi.
Per essere legittimo, il provvedimento di diniego deve dimostrare in modo concreto e puntuale l’esistenza di un pregiudizio funzionale che il trasferimento del dipendente arrecherebbe all’ufficio di provenienza. Le esigenze di servizio devono avere un carattere di eccezionalità, tale da prevalere sull’interesse del minore e della famiglia. In assenza di una prova concreta di tale pregiudizio, il rigetto dell’istanza è considerato illegittimo.
Cosa fare in caso di rigetto ingiustificato
Se un dipendente delle Forze Armate o di Polizia si vede respingere la domanda di assegnazione temporanea con una motivazione generica o palesemente infondata, ha il diritto di tutelare i propri interessi. La strada da percorrere è quella del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
È fondamentale analizzare attentamente il provvedimento di diniego. Se la motivazione è carente, contraddittoria o basata su esigenze non eccezionali, ci sono buone probabilità di ottenere l’annullamento del provvedimento e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto al trasferimento temporaneo. L’assistenza di un legale specializzato in diritto amministrativo e militare può essere decisiva per valutare la situazione e intraprendere le azioni più opportune.
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