Intralcio alla giustizia: art. 377 del codice penaleReato di pericolo procedibile d’ufficioLa condotta sanzionata dall’art. 377 c.p.La penaElemento soggettivoIntralcio alla giustizia: art. 377 del codice penale[Torna su]
Il reato di intralcio alla giustizia, di cui all’art. 377 del codice penale, prevede che “chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p. soggiace, qualora l’offerta o la prom…
Il reato di intralcio alla giustizia, di cui all’art. 377 del codice penale, prevede che “chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p. soggiace, qualora l’offerta o la prom…