Durante il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, sono state introdotte diverse misure di sostegno per imprese e professionisti. Tra queste, una delle più rilevanti per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è stata il credito d’imposta per la sanificazione, destinato anche agli studi legali. Questa agevolazione fiscale era pensata per alleggerire i costi necessari ad adeguare gli spazi e proteggere la salute di collaboratori e clienti.

Che cos’era il credito d’imposta per la sanificazione

Il credito d’imposta per la sanificazione era un’agevolazione fiscale temporanea, introdotta con il decreto “Cura Italia” e successivamente potenziata dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020). L’obiettivo era incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione per contrastare la diffusione del virus. La misura si rivolgeva a una vasta platea di beneficiari, inclusi gli avvocati e altri liberi professionisti, che hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per rendere sicuri i propri studi.

A chi spettava e come funzionava

L’agevolazione era destinata non solo a esercenti di attività d’impresa, ma anche a professionisti e artisti, enti non commerciali, enti del Terzo Settore e religiosi. Per le spese sostenute nel 2020, il credito d’imposta era pari al 60% dei costi ammissibili, con un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Questo credito poteva essere utilizzato in due modi:

  • In compensazione: tramite modello F24, per pagare altri tributi e contributi.
  • In dichiarazione dei redditi: portandolo in diminuzione delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui la spesa era stata sostenuta.

Un aspetto importante era che il credito d’imposta non concorreva alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e dell’IRAP, rendendolo un beneficio netto per il destinatario.

Le spese ammesse al beneficio fiscale

Per poter usufruire del credito, era necessario che le spese rientrassero in specifiche categorie definite dalla normativa. Erano ammessi i costi sostenuti per diverse finalità, tutte orientate alla prevenzione del contagio. Ecco un elenco delle principali spese coperte:

  • Sanificazione: costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati.
  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): acquisto di mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute e calzari conformi alle normative europee.
  • Prodotti igienizzanti: acquisto di detergenti e disinfettanti.
  • Dispositivi di sicurezza: acquisto e installazione di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti.
  • Barriere protettive: acquisto e installazione di pannelli e altre strutture per garantire il distanziamento interpersonale.

Una misura non più attiva

È fondamentale sottolineare che il credito d’imposta per la sanificazione era una misura straordinaria e temporanea, legata al contesto dell’emergenza pandemica. Le normative che lo hanno introdotto e regolamentato si riferivano a specifici periodi d’imposta (principalmente 2020 e anni successivi con modifiche). Di conseguenza, questa agevolazione non è più in vigore nelle forme originarie. Sebbene non sia più possibile richiederla, rappresenta un esempio significativo degli strumenti fiscali messi in campo per supportare il tessuto economico e professionale durante una crisi.

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Di admin