Quando un debito non viene saldato, il creditore può avviare una procedura di esecuzione forzata per recuperare quanto gli spetta. Una delle forme più comuni è il pignoramento presso terzi, che consente di bloccare somme di denaro del debitore che si trovano in possesso di altri soggetti, come la banca o il datore di lavoro. Al termine di questa procedura, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione, un provvedimento che ordina al terzo di pagare direttamente il creditore. Questo atto, però, ha un costo di registrazione, e sorge spesso la domanda su chi debba farsene carico.

Il ruolo dell’ordinanza di assegnazione nel pignoramento

L’ordinanza di assegnazione è il documento che conclude il pignoramento presso terzi. Con questo provvedimento, il giudice dell’esecuzione trasferisce formalmente al creditore le somme o i crediti che il debitore vantava nei confronti di un terzo. Ad esempio, se il pignoramento riguarda un conto corrente, la banca viene obbligata a versare al creditore i fondi disponibili fino a concorrenza del debito. Se riguarda lo stipendio, il datore di lavoro dovrà trattenerne una parte e versarla al creditore.

Per essere pienamente efficace, l’ordinanza di assegnazione deve essere soggetta a imposta di registro. Si tratta di una spesa che il creditore solitamente anticipa per completare la procedura. La questione centrale, chiarita da un intervento della Corte di Cassazione, riguarda le modalità con cui il creditore può recuperare tale costo.

A chi spettano le spese di registrazione?

Secondo il principio generale stabilito dall’articolo 95 del codice di procedura civile, tutte le spese del processo di esecuzione sono a carico del debitore. Questo include non solo i costi legali, ma anche le spese accessorie come, appunto, la registrazione dell’ordinanza di assegnazione. Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità per il creditore, dopo aver anticipato la spesa, di avviare una nuova azione legale contro il debitore per ottenerne il rimborso.

La Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara, stabilendo che non è necessario un nuovo procedimento. Le spese di registrazione sono considerate parte integrante delle spese di esecuzione e devono essere recuperate all’interno della stessa procedura esecutiva.

I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha delineato alcuni principi fondamentali per gestire correttamente il rimborso di questi costi, offrendo una guida pratica per creditori e debitori. La logica è quella di evitare la moltiplicazione dei procedimenti giudiziari e di concentrare tutte le pretese economiche all’interno dell’esecuzione già in corso.

I punti chiave sono i seguenti:

  • Le spese sono incluse nell’esecuzione: I costi per la registrazione dell’ordinanza rientrano a pieno titolo nelle spese del procedimento esecutivo. Il giudice, nel liquidare le spese totali, dovrebbe già includere o prevedere questo importo.
  • Il recupero avviene tramite il terzo pignorato: Il creditore può e deve pretendere il rimborso di questa spesa direttamente dal terzo pignorato (la banca, il datore di lavoro, etc.), sulla base della stessa ordinanza di assegnazione. Non serve un nuovo titolo esecutivo.
  • Nessuna nuova azione contro il debitore: Proprio perché il creditore ha già uno strumento per recuperare la spesa, non ha interesse ad avviare una nuova causa contro il debitore. Un’azione di questo tipo verrebbe considerata inammissibile.
  • L’ordinanza è titolo sufficiente: L’ordinanza di assegnazione, una volta documentato l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, è di per sé sufficiente per pretendere il rimborso dal terzo, anche in un momento successivo alla richiesta di pagamento del debito principale.

Cosa succede se i fondi pignorati non sono sufficienti?

Un aspetto cruciale riguarda il caso di “incapienza”, ovvero quando le somme pignorate non sono sufficienti a coprire l’intero debito e tutte le spese di esecuzione, inclusa quella di registrazione. In questa situazione, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio a tutela del debitore.

Se il credito assegnato non basta a soddisfare integralmente il creditore, le spese di esecuzione che rimangono non pagate restano a carico del creditore stesso. In altre parole, il creditore non può pretendere dal debitore il pagamento della parte di spese non recuperata a causa dell’insufficienza dei fondi pignorati. Questo significa che il rischio dell’incapienza del patrimonio del debitore ricade, per quanto riguarda le spese processuali, sul creditore che ha avviato l’azione.

Questa regola impedisce che il debitore, già in difficoltà, si trovi esposto a ulteriori richieste economiche per costi che la procedura esecutiva non è riuscita a coprire.

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Di admin