L’art. 364 del codice penaleNatura del reato di omessa denuncia da parte del cittadinoLa condotta sanzionata dall’art. 364 c.p.La penaElemento soggettivoL’art. 364 del codice penale[Torna su]
La norma in esame mira a sanzionare la condotta del cittadino il quale, appresa la notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge disponga la pena dell’ergastolo, non ne faccia comunicazione alle autorità che sono indicate nell’art. 361 c.p., ovvero all’autorità giudiziaria o quella di competenza. L’art. 364 c.p. così dispone: “Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con l…
La norma in esame mira a sanzionare la condotta del cittadino il quale, appresa la notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge disponga la pena dell’ergastolo, non ne faccia comunicazione alle autorità che sono indicate nell’art. 361 c.p., ovvero all’autorità giudiziaria o quella di competenza. L’art. 364 c.p. così dispone: “Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con l…