di Annamaria Villafrate – Con l’ordinanza n. 7904/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che, per quanto riguarda la determinazione del compenso spettante all’avvocato, prima di tutto si deve fare riferimento all’accordo intercorso con il cliente, solo in assenza di una pattuizione si ricorre alle tariffe, poi agli usi e infine al giudice. Ora, poiché nel caso di specie l’avvocato ha convenuto il compenso spettante per le sue prestazioni professionali senza alcuna condotta abusante o vessatoria da parte della società cliente, costui non può poi invocare la lesione della sua dignità di lavoratore. Reclamo compenso avvocatoCompenso pattuito tra difensore e clienteTitolo preferenziale all’accordo col cliente per il compenso dell’avvocatoReclamo compenso avvocato[Torna su]
Il Giudi…

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