I pensionati titolari di trattamenti erogati da enti esteri che decidono di trasferire la propria residenza in Italia possono beneficiare di un regime fiscale agevolato. Questa misura, pensata per incentivare il ripopolamento di alcune aree del Mezzogiorno, prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF molto vantaggiosa. Per effettuare il versamento è stato istituito uno specifico codice tributo da utilizzare nel modello F24.

In cosa consiste l’agevolazione fiscale per pensionati esteri

L’opzione fiscale per i pensionati esteri, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e normata dall’articolo 24-ter del TUIR, consente di assoggettare tutti i redditi di fonte estera a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa al 7%. Questo regime opzionale sostituisce l’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, offrendo un notevole risparmio fiscale. L’opzione ha una durata massima di dieci anni e può essere revocata in qualsiasi momento.

Chi può accedere al regime agevolato: i requisiti

Per poter usufruire di questa tassazione agevolata, i pensionati devono soddisfare precise condizioni. È fondamentale verificare la presenza di tutti i requisiti prima di procedere con il trasferimento e l’opzione fiscale. I criteri principali sono:

  • Essere titolari di redditi da pensione di ogni genere e di assegni a essi equiparati, erogati da soggetti esteri.
  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno i cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui si trasferisce la residenza.
  • Trasferire la residenza da un Paese con cui l’Italia ha in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
  • Stabilire la nuova residenza in un comune situato in una delle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
  • Il comune scelto deve avere una popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Sono inclusi anche i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti colpiti da eventi sismici specifici.

Come versare l’imposta sostitutiva con il codice tributo

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 7% deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi. Per il pagamento tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo specifico.

Il codice da utilizzare è il 1899, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”.

Durante la compilazione del modello F24, questo codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, è necessario indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Cosa devono sapere i consumatori

Scegliere di trasferirsi in Italia per beneficiare di questo regime fiscale richiede un’attenta valutazione. Il vantaggio principale è una tassazione molto bassa su tutti i redditi prodotti all’estero, non solo sulla pensione. Tuttavia, è essenziale considerare che l’opzione comporta anche l’esonero da alcuni obblighi di monitoraggio fiscale per le attività estere (quadro RW), ma non per quelle che potrebbero generare redditi imponibili in Italia. Si consiglia di verificare con attenzione la lista dei Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia e di analizzare la propria situazione reddituale complessiva per determinare la convenienza effettiva del regime.

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Di admin