L’amministrazione di sostegno è un importante strumento giuridico, introdotto in Italia con la legge n. 6 del 2004, pensato per assistere le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. A differenza di misure più invasive come l’interdizione o l’inabilitazione, questo istituto ha l’obiettivo di tutelare la persona fragile con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire, valorizzandone l’autonomia residua.

A chi si rivolge l’amministrazione di sostegno?

Questa misura di protezione è destinata a una vasta platea di soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità, anche solo temporanea. Non è necessario trovarsi in uno stato di totale incapacità per poterne beneficiare. L’assistenza può essere richiesta per difficoltà di varia natura e gravità.

I principali beneficiari dell’amministrazione di sostegno includono:

  • Anziani: persone che, a causa dell’età avanzata, incontrano difficoltà nella gestione del patrimonio, delle pratiche burocratiche o delle decisioni sanitarie.
  • Persone con disabilità: soggetti con menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali che necessitano di un supporto per compiere determinati atti della vita quotidiana.
  • Soggetti con dipendenze: persone affette da alcolismo o tossicodipendenza che, in determinati periodi, non sono in grado di gestire lucidamente i propri affari.
  • Pazienti con patologie mediche: individui colpiti da malattie degenerative, ictus, o altre condizioni mediche, anche terminali, che compromettono la loro autonomia.
  • Detenuti: persone che, a causa dello stato di detenzione, possono trovarsi nell’impossibilità materiale di curare i propri interessi personali e patrimoniali.

L’elemento chiave è l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come stabilito dall’articolo 404 del Codice Civile.

Come si richiede la nomina dell’amministratore

La procedura per la nomina di un amministratore di sostegno è pensata per essere accessibile e relativamente rapida. Si avvia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del tribunale competente per il luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Un aspetto importante è che per presentare il ricorso non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

Chi può presentare il ricorso

La richiesta può essere avanzata da diversi soggetti, tra cui:

  • Lo stesso beneficiario, anche se minorenne, interdetto o inabilitato.
  • Il coniuge o la persona stabilmente convivente.
  • I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini).
  • Gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri).
  • Il tutore o il curatore.
  • Il Pubblico Ministero.

Inoltre, i responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono la persona hanno l’obbligo di segnalare al Pubblico Ministero o di presentare direttamente il ricorso se vengono a conoscenza di una situazione che richiede questa forma di tutela.

La decisione del Giudice Tutelare

Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare fissa un’udienza per sentire personalmente il beneficiario, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. Ascolta anche i parenti e le altre persone informate sui fatti. Al termine di questa fase, il giudice emette un decreto di nomina, nel quale definisce in modo specifico i poteri e i doveri dell’amministratore.

La scelta dell’amministratore di sostegno

La scelta della persona che ricoprirà il ruolo di amministratore di sostegno è un passaggio fondamentale. Il giudice deve agire sempre nell’esclusivo interesse del beneficiario. La legge prevede un ordine di preferenza, ma il giudice può discostarsene con una motivazione adeguata.

La priorità viene data a:

  1. La persona designata dallo stesso beneficiario, in previsione di una futura incapacità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  2. Il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente.
  3. Il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella.
  4. Un parente entro il quarto grado.

In assenza di queste figure o in presenza di gravi motivi, il giudice può nominare un’altra persona idonea, come un professionista esterno (ad esempio un avvocato o un commercialista), garantendo competenza e imparzialità.

Poteri, doveri e flessibilità della misura

Il punto di forza dell’amministrazione di sostegno è la sua flessibilità. I poteri dell’amministratore non sono fissi, ma vengono stabiliti dal giudice nel decreto di nomina in base alle reali necessità del beneficiario.

Il decreto deve indicare chiaramente:

  • Gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza).
  • Gli atti per i quali l’amministratore deve semplicemente assistere il beneficiario (assistenza).
  • Gli atti che il beneficiario può continuare a compiere in piena autonomia.

Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nel decreto, il beneficiario conserva la piena capacità di agire. L’amministratore ha il dovere di rispettare le aspirazioni del beneficiario, informarlo delle decisioni da prendere e presentare periodicamente al giudice una relazione sulla sua attività. L’incarico è generalmente gratuito, salvo un equo indennizzo stabilito dal giudice in base all’entità del patrimonio e alle difficoltà di gestione.

Revoca e modifica

L’amministrazione di sostegno non è necessariamente una misura a vita. Può essere revocata quando vengono meno i presupposti che l’hanno resa necessaria, ad esempio se il beneficiario recupera la propria autonomia. Può anche essere modificata se le esigenze della persona cambiano nel tempo. La richiesta di revoca o modifica può essere presentata dagli stessi soggetti legittimati a chiederne l’attivazione.

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Di admin