Il Congedo Covid-19 è stata una delle principali misure di sostegno introdotte nel 2020 per aiutare i genitori lavoratori durante la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria. Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti essenziali per risolvere i dubbi applicativi, definendo con precisione i casi di compatibilità e incompatibilità. Sebbene la misura non sia più in vigore, comprendere quelle regole resta utile per ricostruire il quadro dei diritti e delle tutele di quel periodo.

Le regole fondamentali del Congedo Covid-19

Istituito dal decreto-legge “Cura Italia” (n. 18/2020), il congedo specifico per l’emergenza Covid-19 offriva ai genitori lavoratori dipendenti un periodo di astensione retribuita per la cura dei figli. La durata massima era di 15 giorni complessivi per nucleo familiare, da utilizzare in modo frazionato o continuativo entro un determinato arco temporale legato alla sospensione delle attività didattiche.

Il principio cardine era quello dell’alternanza tra i genitori: il congedo poteva essere fruito da uno solo dei due alla volta, mai in contemporanea negli stessi giorni. La condizione fondamentale per accedervi era che nel nucleo familiare non fosse presente un altro genitore disoccupato, non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, come la cassa integrazione o la NASpI.

Quando il congedo non poteva essere richiesto: i casi di incompatibilità

Per garantire un uso corretto della misura ed evitare sovrapposizioni di tutele, l’INPS ha specificato chiaramente le situazioni in cui il congedo non era ammesso. La conoscenza di queste regole era fondamentale per evitare richieste respinte o la revoca del beneficio.

  • Utilizzo simultaneo: Entrambi i genitori non potevano essere in congedo Covid-19 negli stessi giorni. Le domande per periodi sovrapposti venivano gestite accogliendo quella presentata per prima in ordine cronologico.
  • Bonus baby-sitting: Il congedo era incompatibile con il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. La famiglia doveva scegliere quale delle due misure utilizzare.
  • Congedo parentale ordinario: Non era possibile richiedere il congedo Covid-19 se, negli stessi giorni, l’altro genitore stava usufruendo del congedo parentale tradizionale per lo stesso figlio.
  • Riposi giornalieri: L’utilizzo del congedo era incompatibile con la fruizione, da parte dell’altro genitore, dei riposi giornalieri per allattamento.
  • Ammortizzatori sociali: La presenza nel nucleo familiare di un genitore che percepiva strumenti a sostegno del reddito (come CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI o DIS-COLL) escludeva la possibilità per l’altro genitore di accedere al congedo.

Situazioni di compatibilità: quando era possibile accedere al congedo

Accanto alle incompatibilità, l’INPS ha chiarito anche numerosi scenari in cui il congedo era pienamente compatibile con la condizione lavorativa o personale dell’altro genitore. Queste precisazioni hanno offerto maggiore flessibilità alle famiglie nella gestione dell’emergenza.

  • Smart working: Il congedo era compatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile dell’altro genitore. L’INPS ha riconosciuto che lavorare da casa non equivale ad avere la piena disponibilità per la cura dei figli.
  • Ferie: Un genitore poteva richiedere il congedo anche se l’altro si trovava in ferie.
  • Malattia: Se un genitore era malato e quindi impossibilitato a prendersi cura dei figli, l’altro poteva legittimamente richiedere il congedo.
  • Aspettativa non retribuita: L’aspettativa non retribuita sospende il rapporto di lavoro ma non lo cessa. Pertanto, non era considerata una condizione di “non lavoratore” e consentiva all’altro genitore di fruire del congedo.
  • Lavoro part-time o intermittente: La presenza di un genitore con contratto part-time o intermittente non impediva all’altro di utilizzare il congedo, anche durante le giornate di pausa contrattuale del primo.
  • Maternità o paternità: Se un genitore era in congedo di maternità o paternità, l’altro poteva comunque richiedere il congedo Covid-19 per la cura degli altri figli presenti nel nucleo familiare.

Indicazioni pratiche per i consumatori e i lavoratori

I chiarimenti dell’INPS avevano un impatto diretto sulla gestione quotidiana delle famiglie. La distinzione tra compatibilità e incompatibilità mirava a un obiettivo preciso: assicurare che almeno un genitore potesse dedicarsi alla cura dei figli, ricevendo un’indennità, senza però creare duplicazioni di benefici. Un aspetto pratico molto importante era la possibilità di presentare domanda di congedo in via retroattiva, a partire dal 5 marzo 2020. Questo ha permesso a molti lavoratori, che inizialmente avevano utilizzato ferie o permessi non retribuiti per far fronte alla chiusura delle scuole, di convertire tali assenze in Congedo Covid-19, recuperando così le ferie e ottenendo l’indennità prevista.

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Di admin