Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti essenziali sul “Congedo Covid-19”, una misura di sostegno introdotta per aiutare i genitori lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza sanitaria. Questo congedo, previsto dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come “Cura Italia”, offriva un periodo di astensione dal lavoro retribuito per la cura dei figli. Le indicazioni dell’Istituto hanno permesso di definire con precisione le condizioni di accesso, le compatibilità e le incompatibilità con altre prestazioni.
Cos’era e come funzionava il Congedo Covid-19
Il Congedo Covid-19 era una misura straordinaria che consentiva a uno o entrambi i genitori, in modo alternato, di usufruire di un massimo di 15 giorni di astensione dal lavoro per nucleo familiare. L’obiettivo era supportare le famiglie con figli minori di 12 anni (o senza limiti di età in caso di disabilità) nel periodo di chiusura delle scuole. La condizione fondamentale per accedere al beneficio era che nel nucleo familiare non fosse presente un altro genitore disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito, come la cassa integrazione.
I lavoratori dipendenti che nel periodo a partire dal 5 marzo 2020 si erano astenuti dal lavoro utilizzando ferie o permessi potevano convertire tali assenze in Congedo Covid-19, presentando apposita domanda per i periodi pregressi.
Casi di incompatibilità del congedo
L’INPS ha specificato una serie di situazioni in cui non era possibile richiedere il congedo, al fine di evitare sovrapposizioni di tutele e garantire un uso corretto della misura. La fruizione del congedo era incompatibile nei seguenti casi:
- Fruizione simultanea: Entrambi i genitori non potevano richiedere il congedo per gli stessi giorni. La fruizione doveva essere alternata. In caso di domande sovrapposte, veniva accolta quella presentata per prima in ordine cronologico.
- Bonus baby-sitting: Il congedo non poteva essere richiesto se l’altro genitore, per gli stessi giorni, beneficiava del bonus per i servizi di baby-sitting, l’altra misura prevista in alternativa al congedo.
- Congedo parentale ordinario: Era incompatibile con la fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo parentale ordinario per lo stesso figlio.
- Riposi giornalieri: Non era possibile accedere al congedo se l’altro genitore stava usufruendo dei riposi giornalieri (cosiddette ore di allattamento).
- Sostegni al reddito: La richiesta era incompatibile se l’altro genitore percepiva strumenti di sostegno al reddito come CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI o DIS-COLL.
Quando era possibile richiedere il congedo: le compatibilità
Allo stesso modo, sono state chiarite le circostanze in cui un genitore poteva legittimamente richiedere il Congedo Covid-19 anche in presenza di particolari condizioni dell’altro genitore. La misura risultava compatibile in queste situazioni:
- Malattia dell’altro genitore: Se un genitore era malato, l’altro poteva fruire del congedo, poiché la malattia poteva comportare l’incapacità di prendersi cura del figlio.
- Smart working: Il congedo era compatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) da parte dell’altro genitore. Si riconosceva che lavorare da casa non equivale ad avere il tempo per la cura continua dei figli.
- Ferie: La fruizione del congedo era permessa anche se l’altro genitore si trovava in ferie.
- Aspettativa non retribuita: Poiché l’aspettativa sospende ma non cessa il rapporto di lavoro, il genitore in aspettativa non era considerato “non lavoratore”. Di conseguenza, l’altro genitore poteva richiedere il congedo.
- Lavoro part-time o intermittente: La presenza di un genitore con contratto part-time o intermittente non impediva all’altro di accedere al congedo, anche durante le giornate di pausa contrattuale del primo.
- Congedo di maternità/paternità: Se un genitore era in congedo di maternità o paternità per un figlio, l’altro genitore poteva richiedere il Congedo Covid-19 per prendersi cura degli altri figli presenti nel nucleo familiare.
Cosa significavano queste regole per i consumatori
I chiarimenti dell’INPS sono stati fondamentali per i genitori lavoratori, che si sono trovati a dover gestire l’assistenza ai figli in un contesto di grande incertezza. Comprendere le regole di compatibilità e incompatibilità ha permesso a molte famiglie di pianificare l’astensione dal lavoro senza incorrere in errori o nella perdita del beneficio. Queste disposizioni, sebbene relative a un periodo di emergenza ormai concluso, rappresentano un importante precedente su come le istituzioni possono intervenire a sostegno delle famiglie in situazioni di crisi. È importante ricordare che le tutele qui descritte non sono più attive e che le normative attuali per il sostegno alla genitorialità sono diverse.
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