di Annamaria Villafrate – L’ordinanza della Cassazione n. 7481/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso presentato da una s.r.l a cui è stato intimato lo sfratto per morosità ed è stato ingiunto il pagamento dei canoni arretrati oltre interessi. Nei vari motivi del ricorso sono state addotte ragioni che per gli Ermellini non possono giustificare il mancato pagamento dei canoni e lo sfratto che ne è conseguito. Non rileva infatti la mancata consegna delle chiavi di un secondo ingresso dell’immobile locato perché l’accesso era comunque consentito da un’altra entrata, così come non rileva che l’impianto elettrico non fosse a norma. A queste spese avrebbe potuto provvedere direttamente la conduttrice, salvo poi chiedere il rimborso alla società locatrice. Sfratto per morosità…

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