La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha dichiarato illegittima una parte fondamentale della normativa contro l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione, comunemente nota come disciplina per i “furbetti del cartellino”. La decisione riguarda specificamente l’obbligo per il dipendente pubblico, colpevole di falsa attestazione della presenza in servizio, di risarcire il danno d’immagine all’ente di appartenenza con una somma minima predeterminata. La Consulta ha stabilito che tale previsione è incostituzionale per eccesso di delega, un vizio che si verifica quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i limiti fissati dal Parlamento.
La decisione della Corte Costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte dei Conti dell’Umbria nel corso di un giudizio di responsabilità contro una dipendente pubblica. La norma finita sotto esame è l’articolo 55-quater, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La Corte Costituzionale ha annullato i periodi secondo, terzo e quarto di tale comma, che disciplinavano la quantificazione del danno all’immagine.
Il motivo centrale della decisione risiede nel principio dell’eccesso di delega, sancito dall’articolo 76 della Costituzione. Secondo la Consulta, la legge delega (n. 124 del 2015) aveva autorizzato il Governo a intervenire esclusivamente sulla materia del procedimento disciplinare. Tuttavia, il Governo ha introdotto norme di natura sostanziale sulla responsabilità amministrativa, definendo una nuova fattispecie di danno e stabilendone i criteri di liquidazione. Questa operazione è stata ritenuta al di fuori dei poteri conferiti dal Parlamento, rendendo la norma illegittima.
Cosa prevedeva la norma annullata
La disciplina dichiarata incostituzionale introduceva un meccanismo rigido per il risarcimento del danno d’immagine che la Pubblica Amministrazione subisce a causa della condotta fraudolenta del dipendente. In particolare, la norma stabiliva che:
- Il dipendente responsabile di falsa attestazione della presenza in servizio era tenuto a risarcire il danno all’immagine dell’amministrazione.
- La quantificazione del danno era affidata alla valutazione equitativa del giudice contabile.
- La condanna non poteva in nessun caso essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre a interessi e spese di giustizia.
- Nella valutazione si doveva tenere conto anche della risonanza mediatica del fatto.
Questo sistema creava un automatismo sanzionatorio, imponendo una soglia minima di risarcimento che non teneva conto della reale gravità del singolo caso. Poteva quindi portare a sanzioni sproporzionate per violazioni di lieve entità.
Le conseguenze pratiche della sentenza
L’annullamento della norma non elimina la responsabilità per danno d’immagine del dipendente pubblico assenteista, ma ne modifica profondamente le modalità di accertamento e quantificazione. Le principali conseguenze sono:
- Fine del risarcimento minimo: Non esiste più l’obbligo per il giudice di condannare il dipendente a un risarcimento non inferiore a sei mensilità. La sanzione non è più predeterminata per legge.
- Piena discrezionalità del giudice: La Corte dei Conti riacquista la piena autonomia nel valutare, caso per caso, se un danno all’immagine si sia effettivamente verificato e quale sia il suo ammontare.
- Principio di proporzionalità: La valutazione del danno dovrà essere strettamente legata alla gravità della condotta, alla sua durata, al ruolo del dipendente e all’effettivo pregiudizio causato all’ente. Questo garantisce che la sanzione sia proporzionata al fatto commesso.
- Onere della prova: Spetterà alla Procura contabile dimostrare l’esistenza e l’entità del danno all’immagine, senza poter più fare affidamento su una presunzione legale con importo minimo.
Restano ovviamente valide tutte le altre conseguenze previste per la falsa attestazione della presenza, come il licenziamento disciplinare e l’obbligo di restituire le retribuzioni indebitamente percepite.
Il danno d’immagine per la Pubblica Amministrazione oggi
A seguito di questa sentenza, il risarcimento del danno all’immagine torna a essere regolato dai principi generali della responsabilità amministrativa. Non è più una sanzione automatica legata a una soglia fissa, ma una voce di danno che deve essere provata in concreto. Il giudice dovrà considerare elementi oggettivi, come la diffusione della notizia e il discredito gettato sull’istituzione, per determinare un importo che sia giusto e proporzionato, senza essere vincolato da minimi edittali.
La decisione della Consulta riequilibra il sistema sanzionatorio, confermando la necessità di contrastare l’assenteismo ma nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, fondamentali in uno Stato di diritto.
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