Il Decreto Legge n. 18/2020, noto come “Cura Italia”, è stato uno dei primi provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia di COVID-19. Tra le varie misure di sostegno, l’articolo 63 ha introdotto un premio speciale, un bonus fino a 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a svolgere la propria attività nella sede di lavoro fisica durante il mese di marzo 2020.
Cos’era il bonus 100 euro del Decreto Cura Italia?
Il bonus era un riconoscimento economico netto, esente da imposte, pensato per premiare l’impegno dei lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che non hanno potuto usufruire dello smart working e si sono recati fisicamente sul posto di lavoro durante le prime fasi critiche dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo era offrire un piccolo ma tangibile sostegno a chi garantiva la continuità dei servizi essenziali e delle attività produttive in un contesto di grande incertezza e rischio.
Chi aveva diritto al premio e a quali condizioni?
Per poter beneficiare del bonus, i lavoratori dovevano soddisfare specifici requisiti. La misura non era universale, ma mirata a una platea ben definita di dipendenti. Le condizioni principali erano le seguenti:
- Tipologia di contratto: Essere lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato.
- Luogo di lavoro: Aver svolto la prestazione lavorativa presso la sede fisica di lavoro per almeno una parte del mese di marzo 2020. Erano esclusi i giorni lavorati in smart working o telelavoro.
- Limite di reddito: Possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente, relativo all’anno precedente (2019), non superiore a 40.000 euro.
- Esclusioni: Il premio non spettava per i giorni di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo, come ferie, malattia, permessi retribuiti o congedi.
Anche i lavoratori in trasferta presso clienti o in altre sedi aziendali avevano diritto al bonus, poiché la loro attività era considerata svolta “in presenza”.
Come veniva calcolato l’importo del bonus?
L’importo massimo del bonus era di 100 euro, ma la cifra effettivamente percepita era calcolata in proporzione ai giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo 2020. Il calcolo non era basato su una quota fissa giornaliera, ma sul rapporto tra i giorni di presenza fisica e il totale dei giorni lavorabili nel mese secondo il contratto individuale.
La formula applicata era la seguente: 100 euro x (giorni lavorati in sede a marzo / giorni lavorabili totali a marzo).
Di conseguenza, solo chi aveva lavorato in presenza per tutti i giorni lavorativi previsti dal suo contratto a marzo 2020 ha ricevuto l’intero importo di 100 euro. Per gli altri, l’importo è stato ridotto proporzionalmente.
Casi particolari: part-time e cessazione del rapporto
La normativa e i successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno specificato come gestire alcune situazioni particolari, garantendo un’applicazione equa del premio.
Lavoratori part-time
Anche i dipendenti con contratto part-time avevano diritto al bonus. Il calcolo seguiva la stessa logica proporzionale, tenendo conto dei giorni di presenza in sede rispetto ai giorni lavorabili previsti dal loro specifico contratto a tempo parziale.
Lavoratori con più contratti
Nel caso di un lavoratore con più contratti part-time, il bonus veniva erogato da un solo datore di lavoro (sostituto d’imposta), scelto dal dipendente stesso. Quest’ultimo aveva l’onere di comunicare al datore di lavoro prescelto i dati necessari per il calcolo corretto, inclusi i giorni lavorati presso gli altri datori.
Rapporti di lavoro cessati
I lavoratori il cui rapporto di lavoro era cessato nel corso del mese di marzo 2020 avevano comunque diritto a una quota del bonus, calcolata in proporzione ai giorni effettivamente lavorati in sede prima della conclusione del contratto.
Modalità di erogazione del premio
Il bonus è stato erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, che agiva in qualità di sostituto d’imposta. L’accredito è avvenuto, di norma, con la retribuzione di aprile 2020 o, al più tardi, entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di una somma netta, non ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e non ha avuto impatti su altre prestazioni o detrazioni.
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