di Annamaria Villafrate – L’ordinanza n. 7781/2020 (sotto allegata) della Cassazione rigetta il ricorso di un mediatore, già respinto in primo e secondo grado, che chiede il riconoscimento della provvigione per la conclusione dell’affare derivante dalla stipula della proposta irrevocabile di acquisto. Come chiarito nella motivazione dagli Ermellini il diritto alla provvigione non è ricollegabile alla stipula del preliminare del preliminare avente soli effetti obbligatori, perché in questa fase non è possibile considerare il contratto concluso. La recente Cassazione n. 30083/2019 ha infatti chiarito che un affare può dirsi concluso e quindi il mediatore ha diritto alla provvigione solo se alle parti è data la possibilità di ottenere l’esecuzione specifica del contratto. La proposta irrev…

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