Con una decisione che ha chiarito un punto fondamentale del diritto di famiglia, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile registrare un bambino nato in Italia con due madri sull’atto di nascita. La sentenza n. 7668 del 2020 ha affrontato il caso di una coppia di donne che, dopo aver fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita all’estero, chiedeva il riconoscimento congiunto del figlio nato sul territorio italiano. La Corte ha negato questa possibilità, affermando che per la legge italiana la genitorialità è legata al rapporto biologico.

Il caso: la richiesta di due madri e il no della Cassazione

La vicenda riguarda una coppia omosessuale femminile. Una delle due donne ha partorito in Italia un bambino concepito all’estero tramite fecondazione assistita. Al momento della registrazione anagrafica, le due donne hanno chiesto di essere indicate entrambe come madri sull’atto di nascita. L’ufficiale di stato civile ha rifiutato la richiesta, un diniego che è stato poi confermato sia in primo grado che in Corte d’Appello. La questione è infine arrivata alla Corte di Cassazione, che ha confermato le decisioni precedenti. Secondo i giudici, la partner che non ha partorito il bambino e che non ha un legame biologico con esso, definita “madre intenzionale”, non può essere legalmente riconosciuta come genitore nell’atto di nascita formato in Italia.

Le motivazioni della Corte: la legge sulla procreazione assistita

La decisione della Cassazione si fonda principalmente sulla Legge n. 40 del 2004, che disciplina la procreazione medicalmente assistita (PMA) in Italia. Questa legge stabilisce requisiti precisi per accedere a tali tecniche, limitandole alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi. Secondo l’interpretazione della Corte, questa norma esprime un principio fondamentale dell’ordinamento italiano: il rapporto di filiazione deve basarsi su un legame biologico o genetico. Di conseguenza, la formazione di un atto di nascita in Italia deve rispettare questo principio, indipendentemente dal fatto che il concepimento sia avvenuto all’estero. La volontà di essere genitore, da sola, non è sufficiente per la legge italiana a stabilire un legame di filiazione legale fin dalla nascita.

Atto di nascita italiano e riconoscimento di atti esteri: due percorsi diversi

È fondamentale comprendere una distinzione cruciale che emerge dalla giurisprudenza. La sentenza in esame riguarda la formazione di un atto di nascita in Italia. La situazione è diversa quando si tratta di riconoscere un atto di nascita già formato all’estero che indica due genitori dello stesso sesso. In questi casi, la giurisprudenza italiana ha mostrato maggiori aperture, dando priorità all’interesse superiore del minore a conservare il suo status di figlio, già consolidato in un altro Paese. La differenza è sostanziale:

  • Formazione dell’atto in Italia: Si applicano le norme italiane, inclusi i limiti della Legge 40/2004. La genitorialità si fonda sul legame biologico.
  • Riconoscimento di un atto estero: Prevale il principio di continuità dello status del minore. L’atto può essere trascritto se non contrario all’ordine pubblico, un concetto che viene interpretato tenendo conto del preminente interesse del bambino.

Questa distinzione spiega perché le decisioni dei tribunali possono apparire diverse a seconda che il bambino sia nato in Italia o all’estero con un certificato di nascita già emesso.

Cosa possono fare le coppie: le tutele per la madre intenzionale

Il diniego alla registrazione della doppia maternità sull’atto di nascita non lascia la madre intenzionale priva di tutele. Sebbene non possa essere riconosciuta come genitore fin dalla nascita, ha la possibilità di instaurare un legame giuridico con il bambino attraverso altri strumenti legali. La strada principale è quella dell’adozione in casi particolari (prevista dall’articolo 44 della legge n. 184/1983), nota anche come stepchild adoption. Questo percorso permette al partner del genitore biologico di adottare il figlio, garantendo al bambino la stabilità affettiva e legale di cui ha bisogno e tutelando il rapporto con il genitore intenzionale. Sebbene sia un percorso più complesso rispetto al riconoscimento immediato, rappresenta la via legale attualmente disponibile per consolidare il nucleo familiare.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin