La questione del riconoscimento dei figli di coppie omosessuali è un tema complesso e delicato, spesso al centro di dibattiti e decisioni giudiziarie. Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7668/2020) ha fornito un chiarimento importante, stabilendo che non è possibile registrare un atto di nascita in Italia con due madri, anche se il concepimento è avvenuto all’estero tramite procreazione medicalmente assistita (PMA). Questa decisione delinea i confini della legge italiana in materia di filiazione e genitorialità.
Il caso e la decisione della Corte di Cassazione
La vicenda riguarda una coppia di donne che, dopo aver fatto ricorso alla procreazione assistita all’estero, ha avuto una bambina in Italia. Una delle due donne è la madre biologica, avendo partorito la piccola. La coppia ha chiesto all’ufficiale di stato civile di registrare l’atto di nascita indicando entrambe come madri. Di fronte al rifiuto dell’ufficiale, le due donne hanno intrapreso un percorso legale che le ha portate fino alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. Il principio affermato è che, per la legge italiana, la genitorialità è strettamente legata al rapporto biologico o genetico con il bambino. Di conseguenza, la partner che non ha partorito e non ha un legame biologico con la neonata, definita “madre intenzionale”, non può essere indicata come genitore sull’atto di nascita formato in Italia.
Il fondamento giuridico: la Legge 40 del 2004
La decisione della Cassazione si fonda principalmente sulla Legge n. 40 del 2004, che disciplina l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia. Questa legge stabilisce requisiti precisi per le coppie che intendono avvalersene, limitando l’accesso alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi. Sebbene la coppia del caso in esame si sia rivolta a una struttura estera, il fatto che la bambina sia nata in Italia impone che la formazione dell’atto di nascita rispetti l’ordinamento giuridico italiano.
Secondo l’interpretazione della Corte, il divieto imposto dalla Legge 40 non è una mera regola procedurale, ma esprime un principio di ordine pubblico: la filiazione si basa su un dato biologico considerato irrinunciabile. Pertanto, un atto di nascita creato ex novo in Italia non può contenere dichiarazioni contrarie a questo principio fondamentale.
Differenze con adozione e riconoscimento di atti esteri
La posizione della Cassazione potrebbe apparire in contraddizione con altre aperture giurisprudenziali a favore delle famiglie omogenitoriali. Tuttavia, è fondamentale comprendere le distinzioni tra le diverse situazioni giuridiche.
- Formazione dell’atto di nascita in Italia: Come nel caso esaminato, se il bambino nasce in Italia, l’atto di nascita deve essere conforme alla legge italiana, che richiede il legame biologico.
- Riconoscimento di un atto di nascita formato all’estero: Se un bambino nasce in un Paese estero che permette la doppia genitorialità per coppie dello stesso sesso e l’atto di nascita viene regolarmente formato lì, la giurisprudenza italiana tende a riconoscerne la validità. In questo caso, prevale l’interesse superiore del minore a conservare lo status di figlio già acquisito legalmente all’estero, garantendo la continuità dei rapporti familiari.
- Adozione in casi particolari: La legge italiana consente al partner di una coppia omosessuale di adottare il figlio (biologico o adottivo) del compagno o della compagna. Questo strumento, noto come stepchild adoption, è però un percorso giudiziario, non un riconoscimento automatico alla nascita, e mira a tutelare l’interesse del minore a mantenere un legame affettivo consolidato.
- Maternità surrogata: Questa pratica è vietata in Italia e considerata contraria all’ordine pubblico. Il riconoscimento di atti di nascita esteri derivanti da maternità surrogata è estremamente problematico e spesso negato, poiché entra in gioco la tutela della dignità della donna gestante.
Cosa significa per i consumatori e le famiglie
La sentenza della Cassazione ha conseguenze pratiche significative per le coppie di donne che progettano una famiglia tramite PMA. Se il bambino nasce in Italia, solo la madre biologica sarà riconosciuta legalmente come genitore sull’atto di nascita. Il genitore intenzionale, pur avendo condiviso il progetto di genitorialità, non avrà alcun diritto o dovere legale immediato nei confronti del bambino.
Per ottenere il riconoscimento legale, la madre intenzionale dovrà avviare il procedimento di “adozione in casi particolari”. Si tratta di un percorso che richiede l’intervento di un tribunale, può essere lungo e complesso e il suo esito non è scontato, essendo soggetto alla valutazione del giudice sull’interesse preminente del minore. Questa situazione crea un periodo di incertezza giuridica in cui il bambino è legalmente figlio di un solo genitore, con potenziali ripercussioni su questioni come l’eredità, l’assistenza sanitaria e la responsabilità genitoriale.
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