Con una decisione che ha definito importanti principi in materia di diritto di famiglia, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile registrare un bambino nato in Italia con due madri sull’atto di stato civile. La sentenza n. 7668 del 2020 ha affrontato il caso di una coppia di donne che, dopo aver fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita all’estero, chiedeva il riconoscimento congiunto della figlia nata sul territorio italiano.
Il caso e la decisione della Cassazione
La vicenda ha origine dal rifiuto di un Ufficiale di stato civile di accettare la dichiarazione di nascita di una bambina da parte di entrambe le donne di una coppia omosessuale. Una delle due era la madre biologica, avendo partorito la bambina, mentre l’altra era la cosiddetta “madre intenzionale”, ovvero la partner che aveva condiviso il progetto di genitorialità. Di fronte al diniego, la coppia ha intrapreso un percorso legale che, dopo i rigetti in primo e secondo grado, è giunto fino alla Suprema Corte.
La Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, rigettando il ricorso. Secondo i giudici, la normativa italiana non consente di formare un atto di nascita che attesti una doppia maternità. Il principio cardine è che il rapporto di filiazione, per come è disciplinato in Italia, si fonda su un legame biologico o genetico con il nato. Di conseguenza, solo la donna che ha partorito può essere indicata come madre nell’atto di nascita.
Le ragioni giuridiche del divieto
La decisione della Corte si basa sull’interpretazione della legge n. 40 del 2004, che regola l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Questa legge riserva tale possibilità esclusivamente a coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi. Secondo la Cassazione, questa scelta legislativa implica un principio più ampio: il modello di filiazione riconosciuto dall’ordinamento italiano è quello fondato sulla presenza di una madre e di un padre, legati biologicamente al figlio.
La Corte ha operato un bilanciamento tra il desiderio di genitorialità della coppia e l’interesse del nascituro, ritenendo che quest’ultimo, secondo l’attuale assetto normativo, sia tutelato anticipatamente garantendogli una famiglia che rispecchi il modello eterosessuale. Il fatto che la fecondazione sia avvenuta all’estero non cambia la sostanza, poiché l’atto di nascita doveva essere formato in Italia e, quindi, sottostare alle leggi italiane.
Cosa cambia per i consumatori e le famiglie
Questa sentenza ha conseguenze pratiche significative per le coppie dello stesso sesso che intraprendono un percorso di genitorialità. È fondamentale comprendere le distinzioni che la stessa Corte ha evidenziato per orientarsi correttamente.
Differenza tra formazione dell’atto in Italia e riconoscimento di un atto estero
Il divieto di registrare due madri si applica quando l’atto di nascita viene formato per la prima volta in Italia. La situazione può essere diversa se un bambino nasce all’estero e lì ottiene un certificato di nascita valido che riporta due genitori dello stesso sesso. In questi casi, la giurisprudenza italiana ha mostrato aperture al riconoscimento di tali atti, per garantire al minore la continuità del suo status di figlio e tutelare i legami familiari già consolidati.
Alternative legali per la madre intenzionale
L’esclusione dall’atto di nascita non significa che la madre intenzionale non abbia alcuna possibilità di veder riconosciuto il proprio legame con il bambino. La strada percorribile, tuttavia, non è quella del riconoscimento automatico alla nascita, ma quella dell’adozione. In particolare, si può ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari, un percorso legale che consente al partner del genitore biologico di adottare il bambino, stabilendo così un rapporto di filiazione legalmente valido.
Le implicazioni di questa sentenza sono complesse e toccano i diritti fondamentali delle persone. Per le coppie omosessuali, significa che il progetto di genitorialità deve essere pianificato tenendo conto di un quadro normativo che, ad oggi, pone limiti precisi al riconoscimento della doppia genitorialità al momento della nascita in Italia.
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