Durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo italiano ha introdotto una serie di misure urgenti per proteggere l’occupazione e sostenere il reddito dei lavoratori. Tra queste, un’importante specificazione riguardò l’estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti a ridosso del lockdown nazionale. Con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, l’INPS fornì chiarimenti cruciali sulle disposizioni del Decreto Legge n. 23/2020, noto come “Decreto Liquidità”, ampliando la platea dei beneficiari.

Estensione della platea dei beneficiari nel 2020

Il Decreto Liquidità intervenne per modificare e integrare le previsioni del precedente “Decreto Cura Italia”. La novità più significativa, chiarita dall’INPS, fu l’inclusione tra i beneficiari degli ammortizzatori sociali anche dei lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Questa misura mirava a tutelare una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile: coloro che avevano iniziato un nuovo rapporto di lavoro poco prima che l’emergenza sanitaria bloccasse gran parte delle attività produttive del Paese.

Senza questo intervento, questi lavoratori avrebbero rischiato di trovarsi privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, non avendo maturato i requisiti di anzianità lavorativa normalmente richiesti per accedere a tali prestazioni. La data del 17 marzo 2020 fu scelta come termine ultimo, in quanto coincideva con la data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Le tipologie di ammortizzatori sociali coinvolte

Le tutele estese ai nuovi assunti riguardavano le principali forme di integrazione salariale previste per la gestione della crisi pandemica. L’obiettivo era garantire una copertura la più ampia possibile, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’azienda.

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): Destinata ai lavoratori delle imprese industriali e di altri settori specifici, sospesi o a orario ridotto a causa di eventi transitori non imputabili all’azienda o ai dipendenti.
  • Assegno Ordinario: Una prestazione analoga alla CIGO, erogata dai Fondi di Solidarietà Bilaterali per i settori non coperti dalla normativa sulla cassa integrazione ordinaria.
  • Cassa Integrazione in Deroga (CIGD): Strumento residuale concesso dalle Regioni e dalle Province Autonome per tutelare i lavoratori di aziende escluse dalle altre forme di integrazione salariale.

Per queste prestazioni, erogate con la causale specifica “COVID-19 nazionale”, era prevista una durata massima di 9 settimane per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Cosa dovevano fare i datori di lavoro

Per poter includere i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020, i datori di lavoro che avevano già presentato domanda di cassa integrazione dovettero inviare una richiesta integrativa all’INPS. Questa nuova domanda era specifica per i dipendenti precedentemente esclusi. L’INPS specificò che il termine per la presentazione di queste domande integrative era fissato alla fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale intervento normativo ed amministrativo fu essenziale per assicurare che il sostegno economico raggiungesse anche chi si trovava in una situazione lavorativa precaria a causa della recente assunzione.

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Di admin