di Annamaria Villafrate – La Cassazione con la sentenza n. 11289/2020 (sotto allegata) conferma quanto deciso dal provvedimento della Corte d’Appello impugnato dall’imputato. Il mancato riconoscimento da parte della Corte di merito dello stato di necessità, dell’esclusione della punibilità per tenuità del fatto e la negazione della pena detentiva breve sono riconducibili prima di tutto al valore della merce alimentare sottratta, pari a 32,77 euro, da cui non emerge un bisogno impellente da soddisfare, ma anche al fatto che il soggetto, come si può desumere da condanne precedenti, è dedito al furto. Reato di furtoLo stato di necessità del furto per fameCondanna per furto anche se la merce sottratta supera di poco i 30 euroReato di furto[Torna su]
La Corte d’Appello conferma la sentenza…

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