La gestione dei dati sanitari è una delle aree più delicate regolate dal GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Per i pazienti, è fondamentale comprendere quali sono i propri diritti e come vengono tutelate le informazioni sulla propria salute. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il medico non ha sempre bisogno di chiedere un consenso esplicito per trattare i dati necessari alla cura, ma è comunque tenuto a rispettare obblighi precisi di trasparenza e sicurezza.

Consenso per la cura: non sempre necessario

Uno dei chiarimenti più importanti forniti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali riguarda il consenso al trattamento dei dati per finalità di cura. Il medico, l’ospedale o qualsiasi professionista sanitario non ha l’obbligo di far firmare un modulo di consenso per poter erogare una prestazione sanitaria. Questo perché la base giuridica del trattamento non è il consenso del paziente, ma la necessità di tutelare la salute dell’interessato e l’obbligo legale al segreto professionale a cui il medico è tenuto.

Questa semplificazione evita inutili ostacoli burocratici all’accesso alle cure, garantendo al contempo che i dati vengano utilizzati esclusivamente per l’obiettivo primario: la diagnosi e il trattamento medico.

Quando il consenso del paziente è obbligatorio

Esistono tuttavia diverse situazioni in cui il trattamento dei dati sanitari va oltre la stretta finalità di cura. In questi casi, il consenso esplicito del paziente diventa un requisito indispensabile. È importante saper riconoscere queste circostanze per esercitare un controllo consapevole sulle proprie informazioni.

Il consenso è richiesto per:

  • App mediche: Quando si utilizzano applicazioni che raccolgono dati sanitari per scopi diversi dalla telemedicina o se terze parti non tenute al segreto professionale possono accedere a tali dati.
  • Programmi di fidelizzazione: Ad esempio, le raccolte punti in farmacia che utilizzano i dati degli acquisti per offrire sconti o servizi aggiuntivi.
  • Finalità commerciali o promozionali: Se una struttura sanitaria privata intende usare i dati per promuovere servizi specifici, come programmi di screening a pagamento, o per attività di marketing.
  • Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): L’alimentazione del FSE con i propri dati sanitari richiede un consenso specifico, come previsto dalla normativa di settore.
  • Referti online: Per poter consultare i propri referti medici tramite piattaforme web, è generalmente richiesto un consenso informato.
  • Finalità non sanitarie: Qualsiasi utilizzo dei dati da parte di un professionista sanitario per scopi elettorali o commerciali estranei alla cura.

L’informativa sulla privacy: un diritto fondamentale

Anche quando non è richiesto il consenso, il paziente ha il diritto inalienabile di essere informato. Ogni medico, studio o struttura sanitaria deve fornire un’informativa sulla privacy chiara, concisa e facilmente comprensibile. Questo documento deve spiegare in modo semplice:

  • Chi è il titolare del trattamento dei dati (es. l’ospedale o il singolo medico).
  • Quali dati vengono raccolti e per quali finalità.
  • Per quanto tempo verranno conservati i dati.
  • Quali sono i diritti del paziente (accesso, rettifica, ecc.).
  • A chi rivolgersi per questioni relative alla privacy, come il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se presente.

Altri obblighi a tutela della privacy del paziente

Oltre all’informativa, il GDPR impone altri strumenti a garanzia della sicurezza dei dati sanitari. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che trattano dati su larga scala (come ospedali e cliniche) devono nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una figura specializzata che vigila sulla corretta applicazione delle norme privacy e a cui i pazienti possono rivolgersi.

Inoltre, ogni soggetto che tratta dati sanitari, dal singolo medico di base alla grande struttura ospedaliera, è tenuto a mantenere un registro delle attività di trattamento. Questo documento interno serve a mappare e governare tutti i flussi di dati, costituendo un elemento essenziale di responsabilità e controllo a tutela della privacy dei pazienti.

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Di admin