Quando un alunno subisce un infortunio durante l’orario scolastico, la procedura per ottenere un risarcimento può apparire complessa. Tradizionalmente, la famiglia si rivolge all’istituto scolastico, considerato il responsabile della vigilanza. Tuttavia, una pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un’importante alternativa che può semplificare e accelerare l’iter: l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione della scuola.

La responsabilità della scuola e la procedura standard

In linea generale, la responsabilità per i danni subiti da un alunno ricade sull’istituto scolastico e sul personale docente, per violazione dell’obbligo di vigilanza. Secondo la procedura ordinaria, il genitore o tutore legale del minore danneggiato deve avviare un’azione legale contro la scuola per ottenere il risarcimento del danno. Sarà poi l’istituto, se assicurato, a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere tenuto indenne dalle richieste economiche.

Questo processo può comportare tempi lunghi e una duplicazione di passaggi procedurali: prima si accerta la responsabilità della scuola e solo in un secondo momento interviene l’assicurazione per coprire il danno.

L’azione diretta: un’eccezione fondamentale

L’azione diretta, ovvero la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile, non è la regola nel nostro ordinamento. L’esempio più noto è quello dei sinistri stradali, dove il Codice delle Assicurazioni Private prevede esplicitamente questa facoltà. Al di fuori di questi casi specifici, la possibilità di agire direttamente contro l’assicuratore dipende dalla natura del contratto stipulato.

La questione centrale, anche nel caso degli incidenti scolastici, è capire se la polizza assicurativa possa essere interpretata come un contratto a favore di terzi.

Il contratto a favore di terzi: la chiave per l’azione diretta

Si parla di contratto a favore di terzi quando due parti (in questo caso, la scuola e la compagnia assicurativa) stipulano un accordo i cui effetti positivi si producono direttamente nella sfera giuridica di un soggetto terzo, che non partecipa alla stipula. In ambito scolastico, questo si verifica quando la polizza non si limita a coprire la responsabilità civile della scuola, ma identifica esplicitamente gli alunni come i soggetti assicurati e beneficiari diretti della prestazione.

Se il contratto è strutturato in questo modo, lo studente (o la sua famiglia per suo conto) acquisisce un diritto autonomo e diretto nei confronti della compagnia assicurativa, senza dover passare prima per un’azione contro la scuola.

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 7062 del 2020, la Corte di Cassazione ha esaminato proprio un caso di questo tipo. I genitori di un alunno infortunato avevano citato in giudizio direttamente la compagnia assicurativa dell’istituto. La Corte ha ritenuto legittima questa azione, sottolineando che la volontà delle parti contraenti è decisiva. Analizzando il contratto, i giudici hanno verificato che la polizza indicava chiaramente gli alunni come “soggetti assicurati”.

Questa qualifica è stata sufficiente per configurare il contratto come a favore di terzi, legittimando così la richiesta di risarcimento diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore. La sentenza ha quindi creato un precedente importante, confermando una via più snella per le famiglie.

Cosa fare in caso di incidente a scuola

Alla luce di questi principi, le famiglie che si trovano ad affrontare un infortunio scolastico possono seguire alcuni passi pratici per tutelare i propri diritti:

  • Segnalare l’incidente: Comunicare immediatamente l’accaduto alla scuola, richiedendo l’attivazione della procedura di denuncia del sinistro.
  • Richiedere la polizza assicurativa: È un diritto della famiglia ottenere una copia del contratto di assicurazione stipulato dall’istituto scolastico.
  • Verificare le clausole: Analizzare attentamente il testo della polizza per verificare chi sono i “soggetti assicurati”. Se gli alunni sono indicati esplicitamente, è molto probabile che si possa procedere con l’azione diretta.
  • Inviare la richiesta di risarcimento: Se le condizioni lo permettono, la richiesta di risarcimento dei danni può essere inviata direttamente alla compagnia assicurativa, oltre che per conoscenza alla scuola.

Questa opzione può ridurre significativamente i tempi e i costi legati al recupero del giusto indennizzo per i danni fisici e morali subiti dall’alunno.

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Di admin